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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32256/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, l'aveva condannata a restituire una somma rilevante in favore della società poi fallita, in conseguenza della declaratoria di nullità di un contratto derivato IRS stipulato il 3 ottobre 2008. La Corte territoriale aveva ritenuto il contratto nullo, da un lato, perché concluso nell'ambito di un servizio di negoziazione per conto proprio nel quale si applicava l'art. 30, comma 7, TUF, che richiede a pena di nullità l'avviso al cliente della facoltà di recesso, avviso che sarebbe mancato; dall'altro lato, per immeritevolezza del contratto, essendo privo di criteri probabilistici di andamento ulteriori rispetto al mark to market, peraltro assente, con conseguente mancanza di accordo sull'alea. Con il primo motivo la banca ha dedotto nullità della sentenza d'appello per mancata interruzione automatica del processo a seguito della morte del proprio difensore e della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della controparte; con il secondo motivo ha contestato l'applicazione retroattiva della novella del 2013 all'art. 30 TUF e l'estensione del diritto di recesso ai contratti in questione; con il terzo motivo ha censurato la declaratoria di nullità per omessa considerazione della CTU di primo grado, che avrebbe attestato la congruità dell'operazione di copertura del mutuo e dunque la meritevolezza del negozio, nonché per violazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, rilevando che la parte ricorrente non aveva allegato e dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata interruzione; quanto alla morte del difensore, l'evento era sopravvenuto quando la causa era già stata trattenuta in decisione; quanto al fallimento della controparte, l'evento colpiva la parte avversa e non legittimava la banca a far valere l'eventuale nullità. Ha poi respinto la censura sull'art. 30 TUF, confermando che la modifica del 2013 non ha natura interpretativa autentica e non sana i contratti anteriori stipulati senza avviso di recesso, anche se conclusi direttamente tra intermediario e cliente o inseriti in un rapporto di investimento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la declaratoria di nullità trovava già fondamento nell'altra ratio decidendi confermata. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    L'evento interruttivo non determina automaticamente la nullità della sentenza se non è allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte che eccepisce la mancata interruzione.

  • art. 43 l.f.

    La dichiarazione di fallimento è evento interruttivo che può essere fatto valere dalla parte colpita dall'evento; la controparte non è legittimata a dedurne la nullità se non prova un proprio pregiudizio.

  • art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020

    Nel contesto pandemico consentiva lo svolgimento di udienze civili mediante deposito telematico di note scritte e decisione fuori udienza.

  • art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/1998

    Per i servizi di investimento indicati dalla norma l'avviso della facoltà di recesso è richiesto a pena di nullità; la mancanza dell'avviso comporta invalidità del contratto nei rapporti anteriori alla novella del 2013.

  • art. 56-quater d.l. n. 69/2013

    La novella ha esteso il diritto di recesso ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, ma non ha efficacia di interpretazione autentica né effetto sanante sui contratti anteriori.

  • L. n. 98/2013

    Legge di conversione del d.l. n. 69/2013, richiamata per la disciplina del recesso nei servizi di investimento.

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova è rimasta assorbita; il motivo non ha inciso sull'esito perché la nullità è stata confermata sulla base di altra ratio.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata quale norma sui motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La parte che deduce la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo deve allegare e provare un concreto pregiudizio subito nel proprio diritto di difesa; la mera esistenza dell'evento interruttivo non basta.
  • La morte del difensore non determina utilmente la nullità della decisione quando l'evento interviene dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione e non sia dedotta una specifica compromissione del contraddittorio o delle difese finali.
  • L'evento interruttivo che colpisce la controparte non può essere fatto valere dalla parte non colpita, salvo dimostrazione di un pregiudizio proprio e diretto derivante dalla prosecuzione del processo.
  • La disciplina del recesso nei contratti di investimento prevista dalla novella del 2013 non ha natura interpretativa autentica e non si applica retroattivamente ai contratti stipulati prima del 1° settembre 2013.
  • Nei contratti di negoziazione per conto proprio e nei rapporti di investimento anteriori alla novella, la mancanza dell'avviso sulla facoltà di recesso può integrare causa di nullità del contratto.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, la censura che non scalfisce una di esse resta assorbita o comunque inidonea a condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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