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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 1137 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Imposta sul valore aggiunto IVA - Falsa fatturazione - Società cartiere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del recupero dell'IVA detratta in relazione a fatture emesse da soggetti formalmente indicati come cedenti, ma qualificati come società cartiere o comunque non effettivi cedenti. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la registrazione e il pagamento delle fatture dimostrassero l'effettività delle operazioni e che non fosse consapevole della frode. Tuttavia, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento o la regolare contabilizzazione: il contribuente deve provare l'effettività dell'operazione e di avere agito con l'ordinaria diligenza, dimostrando di non sapere e di non poter sapere che l'acquisto si inseriva in una frode IVA.

La decisione

È stato confermato il principio secondo cui la detrazione IVA può essere negata quando il contribuente non dimostri l'effettività dell'operazione o non provi che, usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto comprendere che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo cedente. La registrazione contabile e il pagamento delle fatture non impediscono l'accertamento dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e non sono, da soli, sufficienti a conservare il diritto alla detrazione. Il contribuente mantiene tale diritto solo se dimostra la propria buona fede e l'impossibilità di rilevare la frode.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina dell'IVA

    La disciplina IVA consente la detrazione solo in presenza di operazioni effettive e documentate. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dipende anche dalla prova che il contribuente non sapeva e non poteva sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-409/04

    Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario conserva il diritto alla deduzione dell'imposta qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva o non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all'imposta.

    La buona fede del cessionario deve essere valutata concretamente. Il diritto alla detrazione non può essere negato automaticamente per la sola esistenza di una frode a monte, ma il contribuente deve dimostrare di non aver saputo né potuto sapere della frode adottando l'ordinaria diligenza.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4750/2010

    La giurisprudenza nazionale conferma che la contabilizzazione e il pagamento delle fatture non provano, da soli, l'effettività delle operazioni né escludono la partecipazione inconsapevole a una frode IVA. Il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'effettività dell'acquisto e la propria estraneità alla frode.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da società cartiere o da soggetti diversi dall'effettivo cedente, l'Amministrazione può contestare la detrazione IVA anche se le fatture sono state registrate e pagate.
  • Il pagamento, la contabilizzazione e la regolarità formale della fattura costituiscono elementi utili, ma non sono sufficienti da soli a dimostrare l'effettività dell'operazione o la buona fede del contribuente.
  • Il contribuente deve conservare e produrre elementi concreti sull'effettiva esecuzione della prestazione o cessione, sulla provenienza dei beni, sulla loro consegna, sui rapporti commerciali e sulla congruità economica dell'operazione.
  • Per conservare il diritto alla detrazione in caso di frode soggettiva, il contribuente deve dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
  • La valutazione della buona fede è concreta e riguarda le circostanze complessive del rapporto: anomalie nei prezzi, modalità di pagamento, identità e affidabilità del fornitore, capacità operativa e documentazione dell'operatore.
  • La mera ignoranza della frode non è sempre sufficiente: occorre dimostrare che non vi erano segnali oggettivi tali da imporre ulteriori verifiche al contribuente.

Testo integrale

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