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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 471 del 30 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro - notificata in data 14 marzo 2025 con attestazione di passaggio in giudicato del 13 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di complessivi 3.000 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il giudicato riconosceva alla docente il beneficio di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, per complessivi 3.000 euro, da corrispondersi secondo le modalità previste dalla normativa sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, in via sostitutiva, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha dichiarato di avere sollecitato l’esecuzione del pagamento, ma non ha fornito indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva integralmente eseguito il giudicato. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza per dare esecuzione alla parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo ad adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta, per assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.
  • La mera dichiarazione dell’amministrazione di avere sollecitato gli uffici all’esecuzione del giudicato non esclude la nomina del commissario ad acta quando non sia comprovato l’adempimento integrale né sia prospettata una tempestiva soluzione della controversia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente responsabile della struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente, purché siano precisati l’incarico sostitutivo e il termine per l’adempimento.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale, salvo quanto diversamente disposto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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