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Ordinanza

Ordinanza n. 1407/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Bergamo dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato l’8 giugno 2026 e notificato l’11 giugno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della propria istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 12 giugno 2024 in base a un primo nulla osta rilasciato automaticamente dalla Prefettura di Bergamo il 21 dicembre 2023 e successivamente revocato il 21 maggio 2025. Nel primo nulla osta la data di nascita era indicata, apparentemente per un errore materiale, nel 12 novembre 1994 anziché nell’11 dicembre 1994. Dagli atti è però emerso che il ricorrente aveva ottenuto un secondo nulla osta, rilasciato il 5 febbraio 2024; secondo la relazione della Prefettura, il 27 maggio 2025 le parti si erano presentate allo sportello con documentazione conforme, avevano sottoscritto il contratto di soggiorno e formalizzato il modello 209, con consegna del kit per la Questura e conclusione favorevole dell’iter. La Questura ha sostenuto la legittimità del diniego, aggiungendo che il ricorrente avrebbe potuto presentare una nuova istanza in relazione alla procedura flussi conclusa positivamente. Il ricorrente ha invece documentato di avere già inviato alla Questura, tramite PEC, il kit predisposto dagli uffici prefettizi e ha chiesto di essere convocato per il rilascio del permesso. L’ordinanza non riporta nel dettaglio gli specifici motivi di illegittimità formulati nel ricorso; la questione istruttoria individuata dal TAR riguarda l’effettiva presentazione della seconda istanza e lo stato del relativo procedimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso la legittimità del diniego né la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo alla Questura di Bergamo di chiarire, con relazione documentata da depositare entro il 20 novembre 2026, se il ricorrente abbia effettivamente presentato una seconda istanza di permesso di soggiorno basata sul secondo nulla osta e quale sia lo stato del relativo procedimento. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 2 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza

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