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Ordinanza

Ordinanza n. 8961/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare, - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)”; - del Decreto Ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito e atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, nella parte in cui lo studente è stato assegnato all'Università del Salento anziché all'Università di Bari, indicata come prima scelta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, iscritto al semestre filtro del corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, ha impugnato il D.M. n. 418/2025 e gli ulteriori decreti ministeriali, graduatorie, atti di assegnazione, esiti degli esami e atti connessi relativi alla procedura nazionale di accesso ai corsi di area medica, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva e in sovrannumero presso Bari. La censura esaminata dal TAR riguarda l'assegnazione presso l'Università del Salento, indicata come seconda scelta, ritenuta meno gradita non soltanto per ragioni territoriali, ma anche perché il corso di Medicina e Chirurgia ivi attivato presenterebbe caratteristiche proprie di un indirizzo tecnologico. In particolare, il piano di studi del corso di Lecce prevede già nel primo biennio insegnamenti obbligatori di Matematica, Biomateriale e biocompatibilità, Biotecnologie cellulari emolecolari e biologia computazionale e Ingegneria elettrica e informatica per sistemi biomedicali, non presenti nel piano di studi dell'Università di Bari. Tuttavia, né il sito Universitaly né la tabella ministeriale relativa ai posti disponibili avrebbero indicato la presenza dell'indirizzo tecnologico presso Lecce, diversamente da quanto fatto per altri atenei. Il ricorrente lamenta quindi la mancata conoscibilità, al momento della scelta delle sedi, della specificità del percorso formativo assegnato e deduce, più in generale, l'illegittimità degli atti della procedura e della mancata ammissione alla sede preferita.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l'istanza cautelare né il merito. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Cineca e dall'Università degli Studi del Salento, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, sull'effettiva qualificazione del corso di Lecce come corso ordinario o come corso di Medicina e Chirurgia con indirizzo tecnologico. Gli incombenti devono precisare: i criteri e parametri per individuare uno specifico indirizzo; la rilevanza degli insegnamenti obbligatori di matematica e ingegneria ai fini di tale qualificazione; gli atti ministeriali o di Ateneo nei quali la specificità sarebbe stata indicata; le modalità con cui i candidati sarebbero stati informati prima della scelta delle sedi; ogni ulteriore circostanza utile. Il TAR ha avvertito che, in caso di inadempimento, potrà applicarsi la regola di giudizio richiamata nell'ordinanza. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria unica nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame; analoghe modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per l'acquisizione di informazioni e documenti utili alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Il TAR richiama la possibile applicazione della regola di giudizio in caso di mancato adempimento agli incombenti istruttori.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere, in forma specifica, l'ammissione al corso di laurea e, in subordine, il risarcimento.

Massime di principio

  • Quando l'assegnazione di uno studente a una sede universitaria dipende dalla scelta delle sedi, l'amministrazione deve rendere conoscibili ai candidati, prima della scelta, le caratteristiche formative peculiari del corso che possano incidere sulla comparabilità delle sedi e sulla consapevole manifestazione della preferenza.
  • In presenza di elementi documentali che prospettino una significativa divergenza tra il piano di studi di una sede e quello di un corso ordinario, il giudice può disporre istruttoria per verificare se tali elementi integrino un distinto indirizzo formativo e se la relativa specificità sia stata adeguatamente comunicata ai candidati.
  • Quando i controinteressati coincidono con un numero elevato di candidati collocati in una graduatoria nazionale, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può essere autorizzata se la notifica ordinaria risulta sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguita nei termini perentori stabiliti dal giudice; l'omesso adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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