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Sentenza

Sentenza n. 697/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024 in data 5 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202502049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024. Il Ministero intimato non si è costituito. Il TAR, con ordinanza collegiale, ha rilevato che la busta telematica della notificazione effettuata a mezzo PEC conteneva soltanto la procura speciale alle liti e la relata di notifica, ma non il ricorso introduttivo. Ha quindi prospettato l’inesistenza della notificazione, non suscettibile di rinnovazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, e ha assegnato alla parte ricorrente un termine per depositare una memoria sulla questione processuale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente non ha dedotto nulla nel termine assegnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo: la busta telematica notificata via PEC non conteneva l’atto introduttivo, ma soltanto la procura speciale e la relata di notifica. Secondo il Collegio, tale vizio non era suscettibile di rinnovazione. La ricorrente, pur previamente avvisata della questione processuale e invitata a depositare memoria, non ha formulato deduzioni. Non sono state liquidate le spese processuali, poiché il Ministero non ha partecipato al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    al fine di garantire il contraddittorio processuale

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono essere decisive, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il TAR ha concesso alla ricorrente un termine per controdedurre sulla prospettata inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC del ricorso introduttivo è inesistente quando la busta telematica contiene soltanto la procura speciale e la relata di notifica, ma non contiene il ricorso stesso; tale vizio, secondo la decisione, non è suscettibile di rinnovazione e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Prima di dichiarare l’inammissibilità per un vizio processuale rilevato d’ufficio, il giudice amministrativo deve consentire alla parte di interloquire sulla questione decisiva, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimento

Testo integrale

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