Sentenza n. 697/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024 in data 5 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024. Il Ministero intimato non si è costituito. Il TAR, con ordinanza collegiale, ha rilevato che la busta telematica della notificazione effettuata a mezzo PEC conteneva soltanto la procura speciale alle liti e la relata di notifica, ma non il ricorso introduttivo. Ha quindi prospettato l’inesistenza della notificazione, non suscettibile di rinnovazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, e ha assegnato alla parte ricorrente un termine per depositare una memoria sulla questione processuale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente non ha dedotto nulla nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo: la busta telematica notificata via PEC non conteneva l’atto introduttivo, ma soltanto la procura speciale e la relata di notifica. Secondo il Collegio, tale vizio non era suscettibile di rinnovazione. La ricorrente, pur previamente avvisata della questione processuale e invitata a depositare memoria, non ha formulato deduzioni. Non sono state liquidate le spese processuali, poiché il Ministero non ha partecipato al giudizio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
al fine di garantire il contraddittorio processuale
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono essere decisive, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il TAR ha concesso alla ricorrente un termine per controdedurre sulla prospettata inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC del ricorso introduttivo è inesistente quando la busta telematica contiene soltanto la procura speciale e la relata di notifica, ma non contiene il ricorso stesso; tale vizio, secondo la decisione, non è suscettibile di rinnovazione e determina l’inammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per un vizio processuale rilevato d’ufficio, il giudice amministrativo deve consentire alla parte di interloquire sulla questione decisiva, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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