Ordinanza n. 130/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce prot.nr. -OMISSIS-del 21/11/2025, notificato alla ricorrente il 26 successivo, con il quale si ammonisce la minore -OMISSIS- “a tenere un comportamento conforme alla Legge, nonché a desistere dall’assumere atteggiamenti violenti, prevaricatori, vessatori ed intimidatori di qualsiasi genere nei confronti di -OMISSIS-, nonché di qualunque altro minore”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della nota prot.-OMISSIS- del 23/01/2026, a firma della Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lecce, con la quale si rigetta la domanda di accesso agli atti istruttori inoltrata alla Questura di Lecce, a mezzo il procuratore scrivente, in data 2/01/2026, invocando l’art.3 del D.M. 16/03/20222; - nonché degli atti istruttori (non noti perché non resi ostensibili) asseritamente svolti dalla Divisione della Polizia Anticrimine, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali raccolte in seguito al fatto contestato, previa, ove occorra, la cancellazione delle generalità dei dichiaranti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore nei confronti della minore, diniego di accesso agli atti istruttori e atti istruttori non ostensibili
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche in via cautelare, l’ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Lecce nei confronti della figlia minore, con invito a tenere un comportamento conforme alla legge e a desistere da atteggiamenti violenti, prevaricatori, vessatori o intimidatori nei confronti di un’altra minore e di qualsiasi altro minore. Sono stati inoltre impugnati il diniego di accesso agli atti istruttori, motivato mediante richiamo all’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022, nonché gli atti istruttori non ostensibili, comprese le dichiarazioni testimoniali raccolte in relazione ai fatti contestati, chiedendo ove necessario l’oscuramento delle generalità dei dichiaranti. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti contro l’ammonimento o il diniego di accesso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’ammonimento né il diniego di accesso. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato l’estrema delicatezza della controversia e ha disposto il bilanciamento degli interessi mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché accordare o negare espressamente la sospensione cautelare. Il Collegio ha riservato alla fase di merito anche l’esame della rilevanza e ammissibilità dell’istanza istruttoria di accesso. L’udienza pubblica è stata fissata per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
celere fissazione dell’udienza di merito
In presenza di esigenze cautelari e di un necessario bilanciamento degli interessi, il giudice può tutelare la parte mediante la fissazione celere dell’udienza di merito, senza definire in questa fase la domanda cautelare nel merito.
art. 3 D.M. 16 marzo 2022
È richiamato dall’amministrazione quale fondamento del diniego di accesso agli atti istruttori; l’ordinanza riserva alla fase di merito l’esame della rilevanza e ammissibilità dell’istanza di accesso.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi contenuti nel provvedimento.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente all’art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il riferimento normativo per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
articolo 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la controversia presenta particolare delicatezza e richiede un bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice cautelare può assicurare una tutela anticipata mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., riservando a tale udienza la decisione sulle questioni sostanziali e processuali non ancora esaminate.
- La rilevanza e l’ammissibilità di un’istanza istruttoria di accesso agli atti possono essere riservate alla fase di merito quando il giudice ritenga adeguata, ai fini cautelari, la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica.
- Nei provvedimenti giurisdizionali contenenti dati relativi a minori o altri dati personali particolari, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a consentire l’identificazione degli interessati, nei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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