Cassazione Penale, Ordinanza n. 39304/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18 marzo 2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in primo luogo, il trattamento della recidiva; la Corte ha però ritenuto tali censure del tutto generiche, perché i giudici di merito avevano valorizzato numerosi precedenti penali, anche specifici, per fondare un giudizio di maggiore pericolosità in relazione al reato commesso, tenendo conto dell'epoca dei precedenti, della gravità dei fatti e della maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto. Le ulteriori doglianze investivano, inoltre, profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, ma senza evidenziare profili di illogicità della motivazione; per questo la Corte le ha qualificate come inammissibili.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Le doglianze sulla recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: è inammissibile il motivo che si limiti a contestazioni generiche quando il giudice abbia valorizzato precedenti penali, anche specifici, e altri elementi concreti della maggiore pericolosità.
- Non sono scrutinabili in cassazione, se non nei limiti dell'evidente illogicità o mancanza di motivazione, le censure che mirano soltanto a una diversa valutazione del fatto ai fini della commisurazione della pena o del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La mera riproposizione di richieste di riduzione del trattamento sanzionatorio o di concessione delle attenuanti, senza individuare vizi logici della motivazione, integra un motivo inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, con quantificazione equitativa da parte della Corte.
Come è indicizzato
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