Cassazione Civile, Ordinanza n. 35803/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il classamento di un immobile sito in Roma, con variazione della classe da 3 a 4 e conseguente nuova rendita catastale. I contribuenti, uno in qualità di usufruttuario e l'altra di nuda proprietaria, avevano dedotto in primo grado e poi in appello: carenza di motivazione dell'atto, mancata possibilità di verificare la correttezza del classamento, illegittimità dei presupposti per l'attivazione della procedura di revisione di microzona, irrilevanza o mancata considerazione delle specifiche condizioni del singolo immobile, difetto di prova dello scostamento dei valori immobiliari, arbitrarietà della soglia di scostamento e mancata allegazione degli atti presupposti, erroneo richiamo a immobili comparabili e omessa pronuncia su alcune censure. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 8 d.P.R. n. 138/1998, oltre a omesso esame delle caratteristiche specifiche dell'immobile; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sul riclassamento per asserita mancanza di prova dello scostamento dei valori; 3) violazione della disciplina sulla motivazione e sul procedimento per la ritenuta arbitrarietà della soglia di scostamento e per l'omessa pronuncia sui motivi relativi agli atti presupposti e all'iter seguito; 4) violazione delle regole sulla comparazione degli immobili e omessa pronuncia sulla doglianza relativa al sopralluogo preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla motivazione dell'avviso di riclassamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riclassamento d'ufficio per revisione della microzona, essendo una procedura di carattere diffuso o massivo, richiede una motivazione specifica e concreta che indichi gli elementi, anche tra quelli dell'art. 8 d.P.R. n. 138/1998, che in concreto hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni dell'atto. La sola indicazione dei presupposti normativi, della microzona o di formule generiche non è sufficiente; occorre individuare concretamente gli interventi urbanistici, la qualità urbana e ambientale della zona e anche le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità. La CTR, invece, aveva ritenuto sufficiente un atto basato sulla revisione generalizzata della microzona e aveva escluso rilievo decisivo alle caratteristiche del singolo immobile. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione parziale del classamento per microzone anomale è legittima solo se l'atto applicativo è motivato in modo concreto e specifico sui presupposti di fatto che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato quale norma che impone adeguata motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la motivazione non può essere meramente apparente o generica.
art. 8 d.P.R. n. 138/1998
Gli elementi rilevanti per il classamento devono essere individuati in concreto, tra cui qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità.
art. 115 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti sulla prova dello scostamento dei valori; la Corte non sviluppa una diversa regola su tale norma perché il motivo resta assorbito.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sullo scostamento dei valori immobiliari; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per la motivazione del procedimento amministrativo; la Corte valorizza la necessità di una motivazione concreta dell'atto di riclassamento.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia su alcune censure; i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia/motivazione apparente; non costituisce la base decisiva della decisione.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica, concreta e riferita alla singola unità immobiliare: non bastano il mero richiamo alla norma, alla microzona o a formule standardizzate.
- La procedura di revisione per microzone anomale ha natura diffusa e si articola in una fase di accertamento dei presupposti generali e in una fase applicativa che deve indicare i parametri concreti che giustificano il diverso classamento del singolo immobile.
- Ai fini del classamento rilevano non solo i fattori posizionali e di contesto, ma anche le caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato; non è legittimo prescindere dalle peculiarità del bene e trattare indistintamente tutti gli immobili della microzona.
- Quando la motivazione dell'avviso è insufficiente in un caso di riclassamento massivo, la censura relativa al difetto di motivazione assorbe le ulteriori doglianze non esaminate.
- Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →