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Ordinanza

Ordinanza n. 545/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Ministero del Merito e dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 21.11.2024, recante il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, nella parte in cui non ha inserito in tale nuovo elenco i due Enti ricorrenti che avevano presentato apposita domanda con NOCN quale proponente; - del verbale dell’8.1.2024, recentemente conosciuto, della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli enti che rilasciano le certificazioni di competenze linguistico comunicative in lingue al personale scolastico (di seguito anche: Commissione), con cui tale commissione ha espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza presentata da NOCN Group, ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco; - della Comunicazione, dell’8.7.2024, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base del suddetto parere negativo espresso dalla suddetta Commissione, comunicava a NOCN Group l’esito negativo dell’esame della predetta Istanza, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di apposite controdeduzioni e documenti; - del verbale della suddetta Commissione, n. 3, del 25.10.2024, conosciuto a seguito dell’ostensione documentale da parte del M.I.M., avvenuta in data 24.12.2024, in accoglimento di apposita istanza di accesso, con cui, a conclusione dell’esame delle controdeduzioni presentate dall’odierna ricorrente, veniva confermato “il parere negativo per l’inclusione dell’ente italiano “NOCN GROUP” e della relativa certificazione di cui è stato chiesto il riconoscimento nell’elenco di cui all’art. 1, comma 4, del D.M., n. 62/2022”; - in parte qua, del DM, n. 62, del 10.03.2022, recante “requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.

Giustizia amministrativa202501102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dall'elenco ministeriale dei soggetti qualificati al rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative del personale scolastico, unitamente agli atti istruttori e al provvedimento presupposto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 21 novembre 2024 nella parte in cui non le ha inserite nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio delle certificazioni linguistiche per il personale scolastico. Sono stati inoltre impugnati il verbale della Commissione dell'8 gennaio 2024, recante parere negativo sulla candidatura presentata da NOCN Group, la comunicazione di preavviso di rigetto dell'8 luglio 2024, il verbale della Commissione n. 3 del 25 ottobre 2024, che ha confermato il parere negativo dopo l'esame delle controdeduzioni, nonché, in parte qua, il decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della riproposizione di esigenze cautelari già esaminate in una precedente ordinanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato che le esigenze cautelari prospettate erano già state compiutamente esaminate e decise con la precedente ordinanza n. 1095/2025, prospettando quindi la possibile inammissibilità della nuova domanda cautelare per contrasto con l'art. 55 c.p.a. Il Collegio non ha comunque adottato una nuova misura cautelare né definito il merito del ricorso. Ha invece accolto, compatibilmente con le esigenze del ruolo, l'istanza formulata in camera di consiglio per anticipare l'udienza di merito, già fissata al 17 giugno 2026, disponendo la trattazione in udienza pubblica il 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare non può essere reiterata in contrasto con le preclusioni derivanti da una precedente valutazione compiuta delle medesime esigenze cautelari; nel caso concreto il TAR ha prospettato la possibile inammissibilità della nuova istanza, senza tuttavia definirla espressamente nel dispositivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa della comunicazione ministeriale di preavviso di rigetto impugnata; l'ordinanza non esamina la legittimità di tale atto.

  • art. 5, comma 5, d.m. 10 marzo 2022, n. 62

    Richiamato quale ulteriore base normativa della comunicazione ministeriale dell'esito negativo della candidatura; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • d.m. 10 marzo 2022, n. 62

    Atto regolatorio recante i requisiti per la valutazione e il riconoscimento delle certificazioni linguistiche del personale scolastico, impugnato in parte qua ma non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La reiterazione di una domanda cautelare sulle medesime esigenze già compiutamente delibate dal giudice può essere dichiarata inammissibile per contrasto con l'art. 55 c.p.a.; l'ordinanza non definisce tuttavia espressamente tale questione nel dispositivo.
  • Anche quando una nuova istanza cautelare non conduca all'adozione di una misura sospensiva, il giudice amministrativo può anticipare l'udienza di merito in ragione delle esigenze rappresentate dalla parte e compatibilmente con il ruolo della sezione.
  • La fissazione anticipata dell'udienza di merito e la compensazione delle spese della fase non comportano una decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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