Cassazione Penale, Sentenza n. 37224/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zampano impugna il rigetto della richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria inflitta dopo il suo arresto per una coltivazione di marijuana con allaccio abusivo di energia. Il ricorso solleva due motivi: (1) violazione e vizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il tempo trascorso, la personalità del ricorrente e il suo comportamento processuale e non abbia ancorato la prognosi al criterio dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., contestando l'assenza di autonoma e puntuale esposizione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano la misura e richiamando il principio della natura di extrema ratio delle misure restrittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo punto ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari per la gravità dei reati e per la conferma della condanna anche in secondo grado, osservando che il mero decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la revoca della misura se non accompagnato da elementi nuovi e idonei a mutare il quadro probatorio. Sul secondo punto ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. richiede l'autonoma motivazione soltanto per le misure disposte 'inaudita altera parte', non per l'ordinanza del tribunale del riesame; in ogni caso il Tribunale aveva fornito percorso argomentativo congruo e logico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Base normativa per l'adozione dell'ordinanza impugnata (ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 310 c.p.p.).
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Criterio normativo per valutare il pericolo di reiterazione: la Corte ha richiamato che la sussistenza del rischio di reiterazione deve essere ancorata agli indici previsti da questa norma e che la conferma della misura dopo sentenze di merito corrobora la certezza del quadro probatorio; il mero decorso del tempo non basta senza elementi nuovi.
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
La norma impone specifiche esigenze motivazionali per le misure 'inaudita altera parte'; la Corte ha precisato che tale requisito non è richiesto per le ordinanze del tribunale del riesame e, comunque, il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata.
artt. 110, 81 cpv. cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; artt. 624, 625 cod. pen.; art. 61 n. 7 cod. pen.
art. 110, art. 81, comma secondo, c.p.; art. 73 DPR 9/10/1990 n. 309; art. 624 c.p.; art. 625 c.p.; art. 61 n.7 c.p.
Norme penali richiamate per i reati contestati (concorso, recidiva o circostanze aggravanti, reati in materia di stupefacenti e furto/violazione di custodia per l'allaccio abusivo): esse definiscono la gravità del fatto che ha giustificato la misura cautelare e la successiva condanna.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 (Sisti); Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013 (Vio); Sez. 1 n. 8518 del 10/09/2020 (Galletta)
Casi citati nella motivazione
Precedenti richiamati per il principio che il mero decorso del tempo non determina la cessazione delle esigenze cautelari senza elementi nuovi e per la distinzione applicativa dell'art. 292 c.p.p.; servono a giustificare la coerenza della motivazione del Tribunale.
Massime di principio
- La semplice durata della misura cautelare non è di per sé sufficiente a determinarne la revoca: per ottenere la revoca bisogna allegare e dimostrare elementi nuovi e concreti che modifichino il quadro valutato dai giudici (es. mutamento delle condizioni personali, attenuazione del quadro indiziario, comprovato ravvedimento, interventi riparatori significativi).
- La gravità del fatto e la conferma della condanna in primo e secondo grado rafforzano l'attualità delle esigenze cautelari: l'esaurimento del giudizio di merito senza novità rende più difficile ottenere la revoca della misura.
- L'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. impone una motivazione autonoma principalmente per le misure adottate 'inaudita altera parte'; le decisioni del tribunale del riesame non sono assoggettate allo stesso vincolo formale, pur dovendo comunque offrire un percorso argomentativo congruo e logico.
- In sede di impugnazione è strategico indicare chiaramente quali fatti nuovi si assumono sopravvenuti e spiegare perché essi incidono sulla valutazione del pericolo di reiterazione; argomentazioni generiche o richiamo al solo decorso del tempo sono normalmente insufficienti.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); valutare quindi il merito del motivo prima di proporre impugnazioni che non contestino elementi decisivi.
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