Cassazione Penale, Sentenza n. 6809/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata è stata condannata per furto di energia elettrica (art. 624 c.p.), aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p., per aver effettuato un allaccio abusivo alla rete. Ha impugnato sostenendo: 1) improcedibilità per mancanza di querela; 2) estinzione per prescrizione (reato commesso il 27/09/2010); 3) insufficiente prova della riconducibilità dell'uso dell'appartamento e del contatore alla sua persona (mera presenza sul posto non sufficiente); 4) vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: 1) il reato, per effetto della modifica normativa (d.lgs. 150/2022), è procedibile a querela salvo che sia contestata l'aggravante ex art. 625 n.7; tale aggravante è stata ritenuta correttamente contestata in quanto contestato l'allaccio diretto alla rete di distribuzione che eroga un "servizio" a utenze multiple; 2) la prescrizione non è maturata: il termine ordinario (scadenza teorica 27/03/2023) è stato sospeso per rinvii e astensioni difensive nei periodi indicati (26/01/2016-29/11/2016; 11/07/2017-12/06/2018; 18/12/2018-21/01/2020; 21/01/2020-25/02/2020) per un totale di 2 anni, 11 mesi e 11 giorni, con nuova scadenza 8/03/2026; 3) la prova della riconducibilità è ritenuta sufficiente: motivazioni delle decisioni di merito (verifica ispettiva ENEL e intestazione dell'utenza alla Russo) sono coerenti e logiche e la giurisprudenza ammette la responsabilità anche se la manomissione è stata compiuta da terzi quando l'imputato si avvale della erogazione indebita; 4) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa della personalità e la non prevalenza delle attenuanti generiche. Conclusione: ricorso respinto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Reato di furto di energia elettrica; con la modifica del d.lgs. 150/2022 la procedibilità è divenuta a querela salvo l'ipotesi in cui sia contestata l'aggravante ex art. 625 n.7, nel qual caso il procedimento resta perseguibile.
art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)
Circostanze aggravanti contestate: n.7 riguarda il furto commesso mediante abuso di servizio pubblico o tramite allaccio diretto alla rete di distribuzione; la Corte ha ritenuto che la contestazione di furto mediante allaccio diretto a rete di distribuzione configuri adeguata contestazione dell'aggravante.
d.lgs. 150/2022, art. 2, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il reato procedibile a querela, con la riserva operativa sopra indicata in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7.
art. 159 cod. pen., n. 3
Prevede la sospensione dei termini di prescrizione per determinati eventi processuali; la Corte ha calcolato la sospensione per i rinvii e le astensioni difensive indicati, prolungando la scadenza della prescrizione al 08/03/2026.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito rientra nella sua ampia discrezionalità quando sia motivata anche sinteticamente sulla base dei parametri previsti dall'art. 133.
Massime di principio
- Se in un caso di furto di energia è espressamente contestato l'allaccio diretto alla rete di distribuzione (art. 625 n.7), il procedimento può proseguire anche se la norma di furto è stata resa procedibile a querela dalle recenti modifiche legislative.
- La prescrizione può essere prorogata dai periodi di sospensione dovuti a rinvii richiesti dalle parti o ad adesioni ad astensioni; è quindi essenziale il computo preciso dei giorni di sospensione per valutare la maturazione del termine.
- La riconducibilità della sottrazione di energia all'imputato può essere desunta da elementi come l'intestazione dell'utenza e gli esiti delle verifiche tecniche del gestore (es. ENEL); non è sempre necessaria la prova che l'imputato abbia materialmente effettuato la manomissione se si è avvantaggiato dell'erogazione indebita.
- La giurisprudenza consente di ritenere integrato il furto di energia anche quando la manomissione sia stata effettuata da terzi, se l'imputato si è avvalso dell'erogazione indebita.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato e richiede che la decisione non sia arbitraria e sia adeguatamente motivata sui criteri dell'art. 133 c.p.
- In sede di impugnazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: contestazioni generiche sulla motivazione o sulla prova sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è coerente e logica.
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