Cassazione Civile, Ordinanza n. 12788/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere guidato un'autovettura nonostante la patente sospesa e per avere parcheggiato lungo una striscia continua. Dinanzi al giudice di pace aveva sostenuto l'incompatibilità tra le due condotte contestate e aveva manifestato l'intenzione di proporre querela di falso. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione e il tribunale aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo non incompatibili la condotta di guida e quella di posteggio del veicolo, e dunque irrilevante la dedotta falsità della contestazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due censure correlate, falsa applicazione della norma sanzionatoria ex art. 360, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, richiamando anche gli artt. 218 c. str., 132 c.p.c., 111 Cost., 6, comma 1, l. n. 241/1990, 2697 c.c. e 221 ss. c.p.c., lamentando che la motivazione fosse contraddittoria perché la guida dell'auto avrebbe dovuto escludere la contestazione di sosta vietata e quindi rendere rilevante la querela di falso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza mirava, in sostanza, a una rivalutazione della motivazione di merito non consentita dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, il fatto controverso era stato esaminato dal giudice di appello, sicché non ricorreva alcun omesso esame di un fatto decisivo. La motivazione del tribunale è stata ritenuta idonea a soddisfare il minimo costituzionale e non contraddittoria, poiché era plausibile che l'agente avesse assistito alla guida fino al successivo parcheggio irregolare. È stato anche osservato che non era consentito chiedere in cassazione il sindacato sull'ordinanza-ingiunzione. Non essendosi costituita la controparte, non vi è stata pronuncia sulle spese; è stato invece dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
invocato per falsa applicazione della norma sanzionatoria, ma la censura è stata ritenuta inidonea a superare la decisione di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
non consente il sindacato sulla motivazione in termini di mera revisione del ragionamento decisorio; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
art. 218 c. str.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione e alla pretesa falsità del verbale.
art. 132 c.p.c.
richiamato per lamentata insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione della decisione.
art. 6, comma 1, l. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sul provvedimento amministrativo.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
artt. 221 ss. c.p.c.
richiamati in relazione alla querela di falso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
lo scrutinio di questa norma, da compiersi su ciascun motivo e al momento della decisione, può condurre a declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo è inconsistente rispetto all'orientamento di legittimità.
art. 334, comma 2, c.p.c.
evocato nel passaggio sulle conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato come parametro di sistema nel ragionamento sulla funzione di filtro e sull'inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
richiamato analogicamente nel passaggio sulla funzione di filtro e sulla delibazione rapida dei ricorsi inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di inammissibilità del ricorso e nei presupposti di legge, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una nuova lettura della motivazione della sentenza impugnata.
- L'omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo quando un fatto storico, principale o secondario, sia stato del tutto trascurato dal giudice di merito; non ricorre quando il fatto sia stato esaminato, anche se la parte non condivida la valutazione compiuta.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale e non per mere asserite incongruenze logiche non idonee a integrare un vero vizio di omesso esame.
- Quando la contestazione amministrativa e la dinamica dei fatti consentono una lettura compatibile con l'accertamento svolto dal giudice di merito, la deduzione di falsità o di incompatibilità della contestazione può essere priva di rilievo decisivo.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un controllo diretto sull'ordinanza-ingiunzione amministrativa, se l'impugnazione investe solo il ragionamento decisorio già compiutamente esaminato nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12755/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →