Cassazione Civile, Ordinanza n. 03284/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite trae origine dal cambio di gestione di un punto ristoro situato all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. La società che gestiva in precedenza il servizio ha intimato un licenziamento collettivo ai lavoratori addetti al punto ristoro; successivamente una diversa società ha ottenuto in subconcessione la gestione del medesimo esercizio. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo, il riconoscimento di un diritto al passaggio diretto alle dipendenze della società subentrante, la declaratoria di nullità dell'accordo concluso presso la Regione Lazio nel corso della procedura ex lege n. 223 del 1991 e l'applicazione del CCNL Assaeroporti. In appello la domanda è stata respinta perché non risultava un trasferimento di azienda/ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., mancava un obbligo di riassunzione nel bando, vi era discontinuità tra l'attività precedente e quella successiva, il CCNL applicato dalla società subentrante non prevedeva quel passaggio automatico e l'accordo sindacale regionale è stato ritenuto valido. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione dell'art. 2112 c.c., della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo sulla pretesa continuità dell'attività; inapplicabilità della contrattazione collettiva richiamata dalla sentenza impugnata; conseguente illegittimità del licenziamento collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dalla Corte d'appello, senza denunciare un vero errore di sussunzione, né un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha quindi confermato l'impianto della decisione impugnata, secondo cui non era stato provato un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda idoneo a far scattare il passaggio automatico dei lavoratori alla società subentrante. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al contributo unificato aggravato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Il trasferimento d'azienda o di ramo richiede la conservazione dell'identità dell'entità economica organizzata; in caso di cambio di appalto/subentro non vi è trasferimento automatico dei lavoratori se non è provato il passaggio di beni, know-how o di un'organizzazione funzionalmente autonoma.
Direttiva 2001/23/CE
La tutela europea opera per il trasferimento di un'entità economica che conservi la propria identità; non impone l'estensione automatica della protezione a ogni ipotesi di successione nell'appalto.
art. 2697 c.c.
La censura è rilevante solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore credibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle risultanze istruttorie e il libero apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come terzo grado di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di trasformare in violazione di legge una censura che mira solo a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. 223/1991
La procedura di licenziamento collettivo e l'accordo sindacale concluso in tale contesto sono richiamati come cornice della vicenda.
art. 1406 c.c.
La cessione del contratto attiene alla sola sostituzione soggettiva nel rapporto e richiede il consenso del contraente ceduto; è cosa diversa dal trasferimento d'azienda.
art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003
La disciplina dei cambi di appalto non equivale a un obbligo generalizzato di trasferimento automatico dei lavoratori in assenza di trasferimento d'azienda.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il fatto omesso deve essere storico e decisivo; non basta prospettare una diversa lettura degli scontrini o della comune esperienza.
Massime di principio
- Nel cambio di gestione di un servizio o di un appalto, il diritto al passaggio dei lavoratori alla nuova impresa non nasce automaticamente: occorre accertare in concreto un trasferimento di un'entità economica organizzata che conservi la propria identità ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE.
- L'accertamento della continuità o discontinuità dell'attività, del passaggio di beni, personale, know-how o clientela è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare che abbia ritenuto più persuasive alcune prove rispetto ad altre.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la semplice richiesta di una diversa lettura degli elementi istruttori.
- In una successione nell'appalto, l'eventuale applicazione di clausole sociali o di previsioni collettive non sostituisce la verifica dei presupposti legali del trasferimento d'azienda e non può, da sola, imporre il passaggio automatico del personale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03212/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03213/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03227/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03232/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03234/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →