Sentenza n. 740/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro n. 327/2025, pubblicata in data 16.01.2025, nel procedimento n. r.g. 11139/2024, notificata all’Amministrazione in data 19.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 327/2025, relativa all’accredito di € 500 per ciascuna delle annualità riconosciute sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 327/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione il 19 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Decorso tale termine, il Ministero non aveva ancora adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente al ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendo che essa sia pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in forza del giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento effettuato dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione una prestazione o l’attribuzione di un’utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione ed è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’Amministrazione, il decorso dell’eventuale termine dilatorio previsto dalla legge e l’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione concreta del comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell’interessato qualora l’Amministrazione rimanga ulteriormente inerte.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all’esecuzione del giudicato; l’adempimento tardivo dell’Amministrazione può quindi intervenire anche dopo la nomina e prima dell’intervento commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e cessazione al momento dell’adempimento spontaneo o commissariale.
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