Sentenza n. 1534/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute alla cooperativa sociale
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune, con il quale l’ente era stato ingiunto di pagare € 50.964,00, oltre interessi legali, spese e accessori. Il Comune, pur avendo adottato gli atti di liquidazione delle spettanze, non aveva effettuato il pagamento per carenza di liquidità. L’ente non si è costituito. Il TAR ha acquisito chiarimenti sulla procedura di dissesto finanziario e ha verificato che il credito derivava da fatture del 2024, relative a una convenzione stipulata nel dicembre 2022, dunque da fatti e atti successivi al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata nel 2022. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente inosservanza del titolo esecutivo e chiesto l’adozione delle misure necessarie alla sua esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c., poiché tali decreti acquistano efficacia di cosa giudicata. Ha inoltre escluso che lo stato di dissesto impedisse l’ottemperanza, rilevando che il credito non rientrava nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione: ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, tale competenza riguarda fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre il credito in esame traeva origine da fatture del 2024. Il TAR ha verificato anche la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni. Ha pertanto ordinato al Comune di pagare le somme dovute, comprese le spese di registrazione del titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Licata, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce condizione essenziale per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato
La competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione è delimitata temporalmente; i crediti derivanti da fatti e atti successivi al termine indicato restano estranei alla procedura di dissesto.
art. 114 c.p.a.
Sussistendo un titolo esecutivo non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi entro un termine e disporre, per l’eventuale inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini, purché dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha efficacia di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Lo stato di dissesto dell’ente locale non rende di per sé inammissibile il giudizio di ottemperanza: occorre verificare se il credito rientri nella competenza temporale dell’Organismo Straordinario di Liquidazione prevista dall’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
- I crediti derivanti da fatti o atti di gestione successivi al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato restano estranei alla competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e possono essere fatti valere mediante ottemperanza nei confronti dell’ente.
- Accertato l’inadempimento di un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per il pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
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