Regolamento (UE) 2025/1561
Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per differire di due anni l’entrata a regime degli obblighi di dovere di diligenza per le batterie. La misura risponde alle difficoltà operative degli operatori economici, al ritardo nella designazione degli organismi notificati e all’esigenza di maggiore coordinamento con la disciplina europea sul dovere di diligenza delle imprese. Viene inoltre armonizzata la tempistica per gli orientamenti della Commissione.
Rinvio di due anni dell’applicazione di taluni obblighi di dovere di diligenza per le batterie previsti dal regolamento (UE) 2023/1542, con adeguamento della data per gli orientamenti della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e ai fabbricanti che immettono batterie sul mercato nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1542, limitatamente agli obblighi di dovere di diligenza relativi all’approvvigionamento, lavorazione e commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie. L’intervento riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri profili del regolamento batterie se non le date di applicazione e di pubblicazione degli orientamenti connessi al dovere di diligenza.
Rinvio degli obblighi di dovere di diligenza per le batterie
Il regolamento (UE) 2025/1561 interviene in modifica del regolamento (UE) 2023/1542, limitatamente alla disciplina del dovere di diligenza per le batterie. La finalità è differire l’operatività di tali obblighi per consentire agli operatori economici di adattare le catene di approvvigionamento e per tener conto dei ritardi nella designazione degli organismi notificati, in un contesto geopolitico e regolatorio in evoluzione.
Contesto e ratio dell’intervento
Il considerando evidenzia che il regolamento batterie impone obblighi di due diligence relativi all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel impiegati nella fabbricazione di batterie. Tali obblighi erano previsti con applicazione dal 18 agosto 2025, ma il legislatore ritiene necessario concedere più tempo ai fabbricanti per analizzare e, se necessario, riorganizzare le proprie catene di fornitura.
Si segnala inoltre che il sistema di verifica di terza parte mediante organismi notificati richiede più tempo del previsto per essere pienamente operativo. Il testo richiama anche l’esistenza della direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, sottolineando l’esigenza di coerenza tra i due strumenti, anche sotto il profilo degli orientamenti che la Commissione deve pubblicare.
Modifiche apportate al regolamento (UE) 2023/1542
L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 48 del regolamento (UE) 2023/1542 in due punti:
- al paragrafo 1, la data "18 agosto 2025" è sostituita da "18 agosto 2027";
- al paragrafo 5, la data "18 febbraio 2025" è sostituita da "26 luglio 2026".
In termini pratici, l’entrata a regime degli obblighi di dovere di diligenza per le batterie slitta di due anni, mentre viene spostato in avanti il termine per la pubblicazione degli orientamenti della Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo della disciplina rinviata
La modifica non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma incide solo sulle tempistiche di applicazione di una parte del regolamento batterie. I destinatari interessati sono gli operatori economici coinvolti nella filiera delle batterie, in particolare i fabbricanti e i soggetti che immettono batterie sul mercato, per quanto riguarda gli obblighi connessi a cobalto, grafite naturale, litio e nichel.
Restano fermi i contenuti sostanziali del regolamento (UE) 2023/1542; il presente atto si limita a differire l’efficacia temporale di specifiche disposizioni e a garantire maggiore tempo per l’attuazione amministrativa e tecnica del sistema.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica del diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Rinvio della data di applicazione degli obblighi di dovere di diligenza
L’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 è modificato sostituendo la data "18 agosto 2025" con "18 agosto 2027". Ne deriva che gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie, inizialmente previsti per il 18 agosto 2025, si applicano ora dal 18 agosto 2027.
Adeguamento della data relativa agli orientamenti della Commissione
L’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542 è modificato sostituendo la data "18 febbraio 2025" con "26 luglio 2026". La Commissione dispone quindi di un termine più ampio per la pubblicazione degli orientamenti sull’applicazione dei requisiti di dovere di diligenza per le batterie.
Motivazioni del rinvio
Il legislatore evidenzia l’evoluzione del contesto geopolitico, la necessità per i fabbricanti di batterie di adeguare le catene di approvvigionamento, il ritardo nella designazione degli organismi notificati e l’opportunità di coordinare la disciplina sulle batterie con la direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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