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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03985/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/01/2024. Il primo motivo, comune a entrambi, denunciava l'inosservanza di norme processuali in tema di competenza territoriale, ma la Corte lo ha ritenuto non specifico perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese; inoltre non si confrontava con il principio per cui l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta indicando fori alternativi e accolta dal giudice in relazione a uno di essi, non può essere riproposta neppure come conflitto positivo di competenza. Un secondo motivo della ricorrente Piazza contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella del giudice di merito. Un secondo motivo del ricorrente Di Carlo deduceva violazione dell'art. 530 c.p.p. e dell'art. 640 c.p., oltre a illogicità della motivazione sulla responsabilità; la Corte lo ha qualificato come manifestamente infondato, rilevando che il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo il contrasto logico interno della sentenza con massime di გამოცდილenza o altre affermazioni del provvedimento, non una rivalutazione del materiale probatorio. Infine, il terzo motivo di Di Carlo censurava l'eccessività della pena, doglianza reputata non consentita e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., adeguatamente motivata nella specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità degli imputati e determinato la pena, è rimasta ferma. La sentenza richiama principi sulla non riproponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale già proposta su fori alternativi, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e sulla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, non potendo la Corte rivalutare le prove o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 530 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza della prova di responsabilità, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 640 c.p.

    La norma è richiamata dal ricorrente nel tentativo di contestare la sussistenza del reato; la Corte non entra nel merito del fatto, ritenendo la doglianza inammissibile/manifestamente infondata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena e la determinazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali e con motivazione congrua.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello integra difetto di specificità.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale proposta indicando fori alternativi, se accolta dal giudice in relazione a uno di essi, non può essere riproposta successivamente, neppure sotto forma di conflitto positivo di competenza.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La censura sulla quantificazione della pena non è ammissibile quando mira a sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice di merito; la determinazione della pena è insindacabile se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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