Cassazione Penale, Ordinanza n. 03985/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/01/2024. Il primo motivo, comune a entrambi, denunciava l'inosservanza di norme processuali in tema di competenza territoriale, ma la Corte lo ha ritenuto non specifico perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese; inoltre non si confrontava con il principio per cui l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta indicando fori alternativi e accolta dal giudice in relazione a uno di essi, non può essere riproposta neppure come conflitto positivo di competenza. Un secondo motivo della ricorrente Piazza contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella del giudice di merito. Un secondo motivo del ricorrente Di Carlo deduceva violazione dell'art. 530 c.p.p. e dell'art. 640 c.p., oltre a illogicità della motivazione sulla responsabilità; la Corte lo ha qualificato come manifestamente infondato, rilevando che il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo il contrasto logico interno della sentenza con massime di გამოცდილenza o altre affermazioni del provvedimento, non una rivalutazione del materiale probatorio. Infine, il terzo motivo di Di Carlo censurava l'eccessività della pena, doglianza reputata non consentita e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., adeguatamente motivata nella specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità degli imputati e determinato la pena, è rimasta ferma. La sentenza richiama principi sulla non riproponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale già proposta su fori alternativi, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e sulla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, non potendo la Corte rivalutare le prove o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 530 c.p.p.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza della prova di responsabilità, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 640 c.p.
La norma è richiamata dal ricorrente nel tentativo di contestare la sussistenza del reato; la Corte non entra nel merito del fatto, ritenendo la doglianza inammissibile/manifestamente infondata.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena e la determinazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali e con motivazione congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello integra difetto di specificità.
- L'eccezione di incompetenza territoriale proposta indicando fori alternativi, se accolta dal giudice in relazione a uno di essi, non può essere riproposta successivamente, neppure sotto forma di conflitto positivo di competenza.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La censura sulla quantificazione della pena non è ammissibile quando mira a sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice di merito; la determinazione della pena è insindacabile se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
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