Parere n. 715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza n. -OMISSIS- del 5 ottobre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti penali, tra cui condanne per maltrattamenti continuati, lesioni personali e detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, nonché sulla carenza del requisito reddituale relativo all'anno 2013. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per la mancata considerazione delle intervenute riabilitazioni penali e ha contestato il reddito considerato dall'amministrazione, senza tuttavia fornire adeguati elementi probatori contrari.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato. Quanto ai precedenti penali, la Sezione ha affermato che la riabilitazione produce effetti in ambito penalistico, ma non impedisce all'amministrazione di considerare i fatti storici e il titolo dei reati nell'ambito del giudizio discrezionale di meritevolezza, affidabilità e integrazione richiesto per la concessione della cittadinanza. La riabilitazione non determina quindi alcun automatismo acquisitivo della cittadinanza. La valutazione amministrativa non è risultata manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento. È stata inoltre ritenuta corretta la motivazione relativa all'insufficienza reddituale, poiché il ricorrente non ha formulato specifiche censure né prodotto elementi, anche indiziari, idonei a contrastare l'istruttoria ministeriale. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, avendo la Segreteria trasmesso al ricorrente la relazione ministeriale senza ricevere osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Precedenti penali e riabilitazione
La riabilitazione penale non impedisce all'amministrazione di considerare i fatti storici che hanno dato luogo alle condanne e il relativo titolo di reato nell'ambito del giudizio discrezionale di meritevolezza per la concessione della cittadinanza. Essa elimina l'elemento ostativo previsto dall'art. 6 della legge n. 91/1992, ma non comporta automaticamente il riconoscimento della cittadinanza.
Valutazione amministrativa dei precedenti
La valutazione dei precedenti penali e delle relative conseguenze ai fini del diniego non è risultata manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole, né viziata da travisamento dei fatti.
Requisito reddituale
La motivazione relativa all'insufficienza reddituale è stata ritenuta corretta, poiché il ricorrente non ha formulato specifiche censure né ha prodotto elementi probatori, anche indiziari, idonei a smentire le conclusioni dell'istruttoria ministeriale.
Contraddittorio procedimentale e consultivo
Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato, essendo stata trasmessa al ricorrente la relazione istruttoria ministeriale senza che egli presentasse osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego.
art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91
La riabilitazione elimina l'elemento ostativo previsto dalla disposizione, ma non determina automaticamente la concessione della cittadinanza.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall'amministrazione prima dell'adozione del diniego.
art. 3 decreto-legge 25 novembre 1989, n. 362, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8
È richiamato per i limiti reddituali relativi all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549
Conferma i limiti reddituali utilizzati dall'amministrazione per valutare l'insufficienza del reddito.
artt. 81 e 572 codice penale
Riguardano la condanna per maltrattamenti continuati considerata nell'ambito del giudizio di meritevolezza.
art. 582 codice penale
Riguarda la condanna per lesioni personali considerata dall'amministrazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda la condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, anch'essa considerata nell'istruttoria.
artt. 444 e 445 codice di procedura penale
Sono richiamati con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La riabilitazione penale elimina l'ostacolo penalistico alla concessione della cittadinanza previsto dalla legge, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza né impedisce all'amministrazione di considerare i fatti storici oggetto della condanna nel giudizio discrezionale di meritevolezza.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può fondare il diniego su una valutazione complessiva dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente, purché tale valutazione non sia manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su una pluralità autonoma di motivi, la fondatezza di ciascuna motivazione idonea a sorreggere il provvedimento è sufficiente a giustificarne il rigetto.
- La contestazione dell'insufficienza reddituale richiede l'allegazione di specifiche censure e la produzione di elementi probatori, anche indiziari, idonei a contrastare le risultanze dell'istruttoria amministrativa.
Diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali e insufficienza reddituale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego ministeriale era fondato su una pluralità di elementi: precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, ulteriori informazioni di polizia relative a un alias e un'insufficienza reddituale riferita all'anno 2013. Le condanne riguardavano maltrattamenti continuati, lesioni personali e detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Per due delle condanne risultava intervenuta la riabilitazione penale.
Il ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la riabilitazione e ha contestato il reddito preso a riferimento, senza fornire adeguata prova contraria.
Contraddittorio
La Sezione ha preliminarmente rilevato il rispetto del contraddittorio. La relazione istruttoria del Ministero dell'interno era stata trasmessa al ricorrente, il quale non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Effetti della riabilitazione penale
Il Consiglio di Stato ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato e ha esaminato anzitutto il rilievo della riabilitazione. La riabilitazione rileva ai fini penalistici, ma non impedisce all'amministrazione di considerare i fatti storici che hanno determinato le condanne e il titolo dei reati nell'ambito del giudizio di meritevolezza per la concessione della cittadinanza.
La riabilitazione elimina l'elemento ostativo previsto dall'art. 6 della legge n. 91/1992, ma non determina automaticamente il riconoscimento della cittadinanza. La concessione resta subordinata a una valutazione complessiva e discrezionale dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente. Nel caso concreto, la valutazione dei precedenti e il diniego non sono stati ritenuti manifestamente illogici, arbitrari, irragionevoli o viziati da travisamento dei fatti.
Requisito reddituale
È stata ritenuta corretta anche la motivazione relativa all'insufficienza reddituale. Il reddito indicato per l'anno 2013 era pari a 8.756 euro, a fronte dei parametri richiamati dall'amministrazione in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 362/1989, convertito dalla legge n. 8/1990, e dall'art. 2, comma 15, della legge n. 549/1995.
Il ricorrente non ha formulato una censura specifica né ha prodotto elementi probatori, anche indiziari, idonei a mettere in discussione le risultanze dell'istruttoria ministeriale.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso, assorbendo ogni ulteriore motivo di doglianza, e ha espresso parere per il rigetto. Sono state inoltre disposte, sulla base dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
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