Sentenza n. 14108/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di cessata materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego di accesso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione
Esito
La controversia
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di una minore, hanno proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione scolastica. Dal testo non risultano specificati né la tipologia di accesso richiesto, né i documenti domandati, né le ragioni poste a fondamento del diniego. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di cessata materia del contendere, in data 2 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La sentenza richiama la disposizione quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro un diniego di accesso, la parte ricorrente dichiara che è venuta meno la materia del contendere, il giudice prende atto della sopravvenienza e non procede all'esame nel merito della legittimità del diniego.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere nel giudizio amministrativo può determinare la definizione del processo senza una pronuncia sulla fondatezza della domanda di accesso.
- In presenza di una fattispecie peculiare e di una definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate.
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