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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12414/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 29/9/2025 relativo a un veicolo Iveco Daily sequestrato per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (illecito trasporto di rifiuti). Il ricorrente deduceva carenza e apoditticità della motivazione relativamente alla qualificazione del materiale trasportato come rifiuto (sostenendo che si trattava di oggetti destinati ad arredare un immobile per la madre in detenzione domiciliare), contestava la qualificazione dell'attività come non occasionale rilevando che il veicolo è intestato a terzo (Evaristo Antonio Palazzo) e censurava l'uso di elementi tratti da Facebook.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Il Collegio ha rilevato in via preliminare la mancanza di interesse concreto e attuale del Contursi alla restituzione del mezzo, essendo il veicolo di proprietà di Evaristo Antonio Palazzo, e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7983/2025) secondo cui l'indagato deve allegare un interesse concreto correlato agli effetti della rimozione del sequestro. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non soffrisse di carenza motivazionale: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente qualificato i materiali (rifiuti lignei e plastici, rifiuti urbani indifferenziati, mobili ingombranti, televisore) sulla base della descrizione e della documentazione fotografica, e aveva correttamente ritenuto non occasionale l'attività in ragione della proprietà del veicolo e dell'attività imprenditoriale del proprietario. La censura relativa alla pagina Facebook è stata ritenuta irrilevante perché non utilizzata nel provvedimento impugnato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma penale che sanziona il traffico/trasporto illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti potessero legittimamente far qualificare il materiale rinvenuto come rifiuto ai fini dell'applicazione della misura cautelare

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari reali; il ricorso originario al Tribunale del riesame era stato proposto ai sensi di questa disposizione

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ricorda che in Cassazione sono sindacabili soltanto le violazioni di legge o la totale/formale carenza di motivazione, non le valutazioni di merito del giudice del riesame

  • Sezioni Unite, sentenza n. 7983 del 25/9/2025

    Principio secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre riesame solo se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro; la mancanza di tale allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di responsabilità obbligatoria per le spese quando non sussistono elementi di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto comunque applicabile l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per fissare il versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Chi non è proprietario del bene sequestrato deve allegare e provare un interesse concreto e attuale alla rimozione del sequestro: in sua assenza il ricorso è inammissibile.
  • In Cassazione avverso misure cautelari reali la sindacabilità è molto limitata: si valuta principalmente la presenza o l'assenza della motivazione o la sua manifesta formalità, non le valutazioni di fatto del giudice del merito.
  • La qualificazione di materiali come "rifiuti" può fondarsi anche su descrizioni e documentazione fotografica quando queste non lascino spazio a ragionevoli alternative interpretative; le contestazioni difensive che sollevano alternative di fatto sono tipicamente valutate dal giudice del merito.
  • La prova del carattere non occasionale dell'attività illecita può essere desunta da elementi quali la titolarità del veicolo e l'attività imprenditoriale del proprietario; contestazioni sulla reale attività svolta richiedono una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di legge.
  • Elementi tratti dai social network sono ammissibili solo se effettivamente utilizzati e valorizzati nel provvedimento motivato; se il giudice non li ha considerati, la loro mera menzione dal ricorrente non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.
  • Chi impugna deve curare la fase di allegazione e documentazione: la mancata produzione di elementi atti a provare il proprio interesse o a confutare le evidenze fotografiche rende il ricorso debole e spesso inammissibile.

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