Cassazione Penale, Sentenza n. 22903/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva parzialmente ridotto il sequestro preventivo relativo a presunta evasione IVA (art. 5 Dlgs. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto: (i) omissione di valutazione di documentazione contabile prodotta dalla difesa (registri IVA, acquisti carburante, registri attività bar/tabacchi/ristorante del 2017) che comprovano un credito IVA di oltre €214.000 tale da compensare il debito IVA di €198.991,76 e ridurre l'imposta effettivamente dovuta a circa €15.000, quindi al di sotto della soglia di punibilità; (ii) mancata motivazione rispetto all'eventuale uso di criteri meramente presuntivi senza aver valutato i documenti difensivi; (iii) errore di calcolo e manca motivazione nella scelta dell'aliquota IVA (16% anziché 22%) applicata ai costi rilevati, con conseguente diversa quantificazione dell'IVA a credito e possibile esclusione del fumus del reato e del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza quale infondata perché riferita ad altra procedura distinta; ha rilevato carenza motivazionale del tribunale del riesame nella valutazione della documentazione contabile prodotta dalla difesa, valutazione necessaria e non svolta compiutamente; di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., affinché venga effettuata una completa valutazione dei documenti e ricalcolo del sequestro preventivo.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5)
L'art. 5 disciplina la punibilità per reati fiscali relativi all'IVA; la Corte evidenzia che se dalla documentazione probatoria emerge un credito IVA idoneo a ridurre l'imposta dovuta al di sotto della soglia di punibilità viene meno il fumus del reato e occorre valutare compiutamente tale elemento prima di mantenere misure cautelari.
Codice di procedura penale (art. 324, co. 5)
L'art. 324, comma 5, c.p.p. regola la competenza e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio al tribunale del riesame per una nuova valutazione in esito all'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il giudice cautelare/il tribunale del riesame deve valutare in modo completo e motivato tutta la documentazione contabile e fiscale prodotta dalla difesa prima di confermare o ridurre misure cautelari economiche (sequestro preventivo).
- Se la documentazione difensiva dimostra un credito IVA in grado di compensare o ridurre sostanzialmente il debito contestato al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla normativa penale tributaria, può venire meno il fumus del reato e le misure cautelari vanno ridiscusse.
- L'uso di inferenze o criteri presuntivi in fase cautelare richiede particolare cautela quando esistono documenti concreti che possono sovvertire la presunzione: il giudice deve spiegare perché tali documenti siano ritenuti irrilevanti o inattendibili.
- La determinazione dell'aliquota IVA da applicare ai costi rilevanti per il calcolo dell'imposta deve essere adeguatamente motivata; errori o scelte non giustificate possono incidere sulla sussistenza del reato e sulla legittimità della misura cautelare.
- Richieste processuali di rinvio dell'udienza fondate su procedimenti distinti o estranei alla fattispecie in discussione possono essere respinte come infondate.
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