Sentenza n. 2880/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) della Disposizione Dir. N. 45 del 4/5/25 del Dir. Area Urbanistica, Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, non conosciuta perché mai comunicata, con la quale è stato assentito al Sig. Roberto Mazza ed al Sig. Francesco Simone, n.q. di legale rapp.te p.t della Simona House Holding srl il permesso di costruire oneroso”, al fine della realizzazione di un intervento di nuova edificazione consistente in un parcheggio a raso su di un’area verde inedificata, ubicata in Napoli, Via Bonito 27, dell’estensione di circa 2400 mq, indicata in Catasto Terreni al Foglio 31, particella 358, al fine del parcamento di 64 automobili ed otto motorini; b) del parere favorevole della U.O Attività Tecniche della V Municipalità (Arenella Vomero) reso con Nota PG/2867742 del 27/3/24; c) del parere favorevole (con prescrizioni) del Servizio Difesa Idrogeologica, del Territorio e Bonifiche reso con Nota PG 348481 del 18/4/24; d) del parere favorevole (con prescrizioni) reso con Nota PG/454888 del 17/5/24 dal Servizio Verde Pubblico; e) dalla Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 5 del 3/2/25 emessa dal Servizio Tutela dell’Ambiente della Salute e del Paesaggio; f) del parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Napoli n. 111/24 di cui al PG/2024/542955 del 14/6/24; g) del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 34.09/3948/24 del 24/12/24; h) della proposta di provvedimento a firma del RUP del 14/5/25; i) di ogni altro atto procedimento, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dell’interesse dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio a raso per 64 autovetture e 8 motocicli, con opere accessorie, su un’area di circa 2.400 mq in Napoli, via Bonito 27, nonché gli atti presupposti e i pareri paesaggistici, ambientali e tecnici
Esito
Favorevole al resistente (Comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari e residenti in un complesso immobiliare confinante o comunque prossimo all’area interessata, hanno impugnato il permesso di costruire e gli atti presupposti deducendo, tra l’altro, la non conformità dell’intervento alle norme tecniche di attuazione del PRG, in particolare all’art. 114, che avrebbe imposto la conservazione dell’area verde; l’erronea qualificazione del fondo come area incolta, con carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; la trasformazione del declivio naturale in terrazzamenti e la violazione dell’indice di piantumazione; la violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, poiché la società titolare del progetto non sarebbe stata proprietaria della strada privata di accesso né del muro di confine interessato dalla realizzazione del varco; l’omessa valutazione dell’incremento del traffico su una strada stretta; l’erronea qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria; e l’omessa considerazione del vincolo paesaggistico derivante dal d.m. 22 dicembre 1956, anche in ragione della vicinanza a Castel Sant’Elmo e alla Certosa di San Martino. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito il difetto delle condizioni dell’azione, sostenendo che la mera vicinitas non dimostrasse un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente la sussistenza delle condizioni dell’azione, senza esaminare nel merito le censure edilizie, urbanistiche, paesaggistiche e istruttorie. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, ha affermato che, nell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome: la vicinitas può fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano prospettato soltanto una situazione di pericolo potenziale e ipotetico, collegata all’aumento del traffico sulla strada di accesso e alle difficoltà di transito dei mezzi di soccorso. Il Collegio ha ritenuto tali deduzioni prive di sufficiente concretezza, osservando anche che il parcheggio avrebbe potuto ridurre la congestione della zona e della stessa strada, normalmente occupata da veicoli in sosta. Non era quindi ravvisabile un interesse diretto, concreto e attuale, potendo l’intervento persino costituire un’utilità per il complesso residenziale e incidere positivamente sulla riqualificazione e sul valore degli immobili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciato senza la disponibilità della strada privata di accesso e del muro di confine; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 114 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Napoli
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la non conformità urbanistica dell’intervento e l’obbligo di conservazione dell’area verde; la censura non è stata esaminata.
d.m. 22 dicembre 1956
Richiamato dai ricorrenti quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area; anche tale questione non è stata esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudice ha definito il ricorso inammissibile per carenza dell’interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, la vicinitas costituisce un criterio utile a individuare la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso, che deve essere accertato autonomamente dal giudice anche d’ufficio.
- L’interesse a impugnare un titolo edilizio richiede l’allegazione e l’individuazione di un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dall’intervento; non sono sufficienti rischi meramente potenziali, ipotetici o affermazioni generiche sull’incremento del traffico e sulla possibile compromissione della sicurezza.
- Quando l’intervento edilizio può ragionevolmente produrre anche effetti favorevoli per i proprietari vicini, come la riduzione della congestione della sosta o la riqualificazione dell’area, tale possibilità può escludere la configurabilità di un pregiudizio concreto e attuale, salvo specifiche allegazioni e prove contrarie.
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