Sentenza n. 77/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 208/2024 del 18.06.2024, resa nel giudizio n. 837/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per l'anno scolastico 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 208/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precaria titolare di supplenza, al beneficio della carta del docente per l'anno scolastico 2022/23 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La sentenza risultava divenuta definitiva, come attestato dal Tribunale il 30 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero in copia conforme tramite PEC l'11 dicembre 2024. L'Amministrazione, nonostante ciò, non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile e ha giudicato idonea la notificazione al Ministero della copia conforme del titolo tramite PEC. In applicazione della versione novellata dell'art. 475 c.p.c., non è più necessaria, per le sentenze emesse dal giudice ordinario dopo il 28 febbraio 2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per l'anno scolastico 2022/23, consentendole di fruire dell'importo di euro 500,00 nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di 40 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie in caso di inadempimento.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 475 c.p.c.
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, come modificato dalla l. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, applicata dal giudice quanto alla sufficienza della copia conforme del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo ineseguito grava su una pubblica amministrazione.
- Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, ai fini della loro esecuzione non è richiesta la spedizione in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione al debitore di una copia attestata conforme all'originale, salvo diversa previsione di legge.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ultimativo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inosservanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di una condanna all'attribuzione di un beneficio economico può essere ordinata mediante messa a disposizione dello strumento previsto dall'ordinamento o di altro strumento equipollente, purché sia assicurata la fruizione dell'importo riconosciuto dal titolo giudiziale nel rispetto dei vincoli di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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