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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15815/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il trattamento sanzionatorio applicato per il capo B (bancarotta impropria da operazioni dolose, art. 223 comma secondo n. 2 legge fall.) sia eccessivamente gravoso perché determinato su una pena illegale. L'assunto di illegalità è fondato su una presunta illegittimità costituzionale dell'art. 223 comma secondo nella parte in cui equipara la cornice edittale di tale fattispecie a quella prevista per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 comma primo), con violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità della pena: secondo il ricorrente la bancarotta impropria da operazioni dolose, essendo preterintenzionale rispetto all'evento dissesto, meriterebbe una misura edittale più lieve; come confronto alternativo propone la cornice edittale dell'art. 216 comma terzo legge fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha rigettato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 223 comma secondo legge fall. Motivazione: la valutazione di ragionevolezza della dosimetria legislativa richiede il confronto tra fattispecie omogenee; i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216) sono reati di condotta mentre la bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n.2) è un reato di evento caratterizzato da una componente dolosa nella condotta cui si aggiunge il nesso causale/prevedibilità tra l'operazione e il dissesto (elemento 'preterintenzionale'). Tale struttura giustifica la stessa cornice edittale e non determina un vulnus costituzionale. Anche il tertium comparationis proposto (art. 216 comma terzo) è ritenuto inadeguato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice di pronunciarsi con sentenza su accordo tra parti; in fatto è stata la forma processuale con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferito ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; nel corso della sentenza sono qualificati come reati di condotta, con azione cosciente e volontaria distinti dall'evento fallimentare che costituisce elemento esterno.

  • art. 216 comma terzo legge fallimentare

    Indicato dal ricorrente quale tertium comparationis; la Corte ritiene tale fattispecie inidonea ad essere assimilata alla bancarotta impropria da operazioni dolose perché posta a presidio della par condicio creditorum e priva di elementi comparabili.

  • art. 223 legge fallimentare (comma primo e comma secondo, n.2)

    L'art. 223 comma secondo n.2 (bancarotta impropria da operazioni dolose) è interpretato come reato di evento che include una condotta dolosa (operazioni dolose) e un elemento ulteriore consistente nel nesso causale e nella prevedibilità (preterintenzionalità) del dissesto rispetto all'operazione; pertanto la cornice edittale comune con i reati di bancarotta fraudolenta è giustificata dalla gravità della offensività e dalla natura dolosa della condotta.

  • art. 3 Cost.

    «l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali»

    Principio di uguaglianza e proporzionalità della pena richiede che la dosimetria legislativa sia ragionevole; la Corte rileva però che il confronto deve avvenire tra fattispecie omogenee.

  • art. 27 Cost.

    Riafferma la finalità rieducativa della pena; una risposta sanzionatoria eccessivamente aspra può violare congiuntamente gli artt. 3 e 27 Cost.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49 n.3

    «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»

    Richiama il principio europeo di proporzionalità delle pene, fatto proprio dalla motivazione della Corte nell'analisi sul rapporto tra offesa e sanzione.

Massime di principio

  • Per contestare con successo la legittimità costituzionale di una cornice edittale è necessario dimostrare una manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, non una mera discrepanza valutativa.
  • I confronti per valutare la ragionevolezza delle pene devono riguardare fattispecie omogenee: non si possono accostare reati strutturalmente diversi (reati di condotta vs reati di evento) solo perché appartengono alla stessa materia.
  • La qualificazione della fattispecie (reato di condotta o reato di evento) e la presenza/assenza di un nesso causale con l'evento sono elementi decisivi nella determinazione della cornice sanzionatoria.
  • La presenza di una componente dolosa nella condotta, anche se l'evento è previsto in una forma 'preterintenzionale', può giustificare un trattamento sanzionatorio severo se l'offesa al bene giuridico è consapevole e volontaria.
  • La scelta di un tertium comparationis deve essere motivata da omogeneità strutturale e normativa; proporre comparatori non affini può rendere la doglianza manifestamente infondata.
  • Le eccezioni di incostituzionalità basate su differenze nell'elemento soggettivo richiedono argomentazioni che tengano conto della funzione e della struttura della fattispecie penale, oltre che della prassi giurisprudenziale consolidata.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

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