Cassazione Penale, Sentenza n. 17791/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato le condanne per numerose truffe online aggravate dall\'abuso della minorata difesa e i connessi accessori. Le censure riguardavano, in particolare: per Raffaele Pirozzi la presunta eccessività della determinazione della pena base (violazione dell\'art. 133 c.p. e vizio di motivazione); per Raffaela Piemontese l\'illegittimità della pena pecuniaria, ritenuta pari a €2.000 nonostante, secondo i ricorrenti, la misura edittale prevista dall\'art. 640, comma 2 c.p. fosse inferiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato esclusivamente con riferimento alla posizione di Raffaela Piemontese sul punto della pena pecuniaria: ha annullato la decisione limitatamente alla determinazione della multa (ritenuta eccedente la cornice edittale) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d\'appello di Milano. Per il resto il ricorso di Piemontese è stato dichiarato inammissibile e l\'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile. Il ricorso di Raffaele Pirozzi è stato dichiarato inammissibile; Pirozzi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte richiede che il giudice del merito dia conto dell\'impiego dei criteri di cui all\'art. 133 c.p. ma ritiene sufficiente una motivazione anche sintetica (espressioni come "pena congrua", "pena equa") salvo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, caso nel quale è necessaria una spiegazione dettagliata.
art. 640, comma 2 cod. pen.
forbice edittale da 309 a 1.549 euro
La pena pecuniaria deve essere assegnata entro i limiti previsti dalla cornice edittale dell\'art. 640, comma 2; l\'eccedenza rispetto a tale misura rende la quantificazione illegittima e suscettibile di annullamento.
art. 640, comma 3 cod. pen.
aggravante per avere abusato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa
Il riconoscimento dell\'aggravante per abuso della minorata difesa giustifica la procedibilità d\'ufficio delle truffe contestate; la Corte conferma che tale aggravante, se correttamente riconosciuta in grado di merito, legittima il quadro accusatorio.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Non sono ammesse in Cassazione censure che non siano state proposte tempestivamente in grado di appello: deduzioni tardive comportano la violazione della catena devolutiva e la loro inammissibilità.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Il procedimento si è celebrato in contraddittorio scritto senza presenza delle parti perché non è pervenuta richiesta di trattazione orale nei termini; la Cassazione prende atto della regolarità procedurale secondo tali norme.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione può essere sintetica se risulta che la pena resta entro la forbice edittale e il giudice ha valutato i criteri dell\'art. 133 c.p.; solo pene molto superiori alla media edittale richiedono motivazione analitica.
- Le censure non sollevate tempestivamente in grado d\'appello non possono essere introdotte in Cassazione: la mancata proposizione nei termini determina l\'inammissibilità per violazione della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.).
- La pena pecuniaria deve rientrare nei limiti stabiliti dalla norma incriminatrice: una multa superiore alla massima edittale è illegittima e comporta l\'annullamento della parte di sentenza che l\'ha irrogata.
- Il riconoscimento dell\'aggravante dell\'abuso della minorata difesa (art. 640, comma 3) legittima la procedibilità d\'ufficio per le truffe e, se correttamente valutata in grado di merito, non è sindacabile in Cassazione se la relativa doglianza è tardiva.
- L\'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non produce automaticamente l\'annullamento della dichiarazione di responsabilità: la Cassazione può disporre la irrimovibilità dell\'affermazione di colpevolezza e rinviare solo per la riformulazione della sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17656/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17657/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17662/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →