Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34436/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 con cui il GIP ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (24 giorni presso P.A. Humanitas di Scandicci) applicata in sostituzione della pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e 800 euro di ammenda, per violazione dell'art. 186 d.lgs. 285/1992. Il difensore ha contestato: 1) vizio procedurale perché non sarebbe stato comunicato al condannato il termine e il calendario per lo svolgimento del lavoro né sarebbero state avviate correttamente le attività esecutive da parte dell'UEPE o dell'autorità procedente; 2) carenza di motivazione perché la revoca si è basata su una nota UEPE del 2016 e su rilievi generici senza verificare l'effettiva esigibilità del lavoro e senza considerare il termine prescrizionale; 3) estinzione per prescrizione della pena, poiché dal passaggio in giudicato (27/12/2014) erano trascorsi oltre nove anni e, secondo la difesa, le pene di arresto e ammenda si prescrivono in cinque anni (art. 173 c.p.), con conseguente estinzione anche della sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP di Pistoia per nuovo esame. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato la revoca: mancava l'accertamento chiaro se l'autorità giudiziaria avesse effettivamente dato impulso alla fase esecutiva (fissazione del programma e comunicazione al condannato) e, in mancanza di tale verifica, non era possibile affermare validamente l'inadempimento del condannato né decidere sull'eventuale estinzione della sanzione per decorso del tempo. La Corte ha quindi ordinato al giudice di chiarire se l'esecuzione sia stata avviata o se l'inerzia sia imputabile all'organo esecutivo, valutando di conseguenza l'eventuale prescrizione, e ha lasciato impregiudicati gli effetti sulle sanzioni amministrative accessorie.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso ha origine la condanna cui è stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina il lavoro di pubblica utilità: stabilisce il ruolo del giudice nella individuazione del tipo di attività e degli enti convenzionati e la possibilità di affidarsi ad elenchi di enti per l'esecuzione.

  • art. 3 d.m. 26 marzo 2001

    Norma regolamentare relativa alle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità richiamata per la disciplina attuativa (calendari, attribuzione mansioni, ecc.).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Previsione di rinuncia al giudizio e patteggiamento: la sentenza di cui si discute è stata resa ai sensi di questa norma e divenuta irrevocabile.

  • artt. 655 e 661 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento esecutivo: articolo richiamato rispetto alle competenze e modalità di esecuzione delle pene e delle misure sostitutive; la pronuncia sottolinea l'onere del giudice di accertare l'avvio dell'esecuzione.

  • art. 173 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione per le pene (per le contravvenzioni, termine quinquennale): la Corte richiama che la sanzione sostitutiva, avendo natura afflittiva, è assoggettata ai termini di estinzione per decorso del tempo della pena sostituita.

  • art. 172 cod. pen.

    Regole generali sulla prescrizione (decorrenza, interruzione, sospensione) rilevanti per valutare l'estinzione della pena in relazione all'inerzia esecutiva.

  • art. 20-bis cod. pen. (introd. da d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Nuova disciplina che include il lavoro di pubblica utilità tra le pene sostitutive di carattere generale; citata per distinguere il regime attuale da quello all'epoca applicato e per chiarire chi ordina l'esecuzione.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. 274/2000

    Richiamo normativo che equipara il lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita ai fini della disciplina sulle sanzioni e sulla natura afflittiva.

  • art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma citata in relazione alle modalità di attuazione disposte dal giudice che ordina il lavoro di pubblica utilità (richiamata nella ricostruzione della competenza esecutiva).

Massime di principio

  • Prima di revocare una sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per presunto inadempimento del condannato, il giudice dell'esecuzione deve accertare e motivare se l'autorità competente abbia effettivamente dato impulso alla fase esecutiva (fissazione del programma, calendario e comunicazione al condannato).
  • L'onere di avviare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità grava sull'organo giudiziario/autorità procedente e non sul condannato: l'assenza di iniziativa dell'ente o dell'UEPE può giustificare l'estinzione della sanzione per prescrizione se non si dimostra l'effettivo inizio dell'esecuzione.
  • La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ha natura afflittiva ed è assoggettata, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, ai termini della pena sostituita (art. 173 c.p. per le contravvenzioni); va valutata la prescrizione quando l'esecuzione non è stata promossa.
  • La decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata su due piani: (a) se l'esecuzione è stata avviata e, se sì, se il condannato ha effettivamente adempiuto; (b) se l'inerzia è imputabile all'autorità esecutiva con conseguente decorso dei termini estintivi.
  • Anche se la sanzione sostitutiva fosse revocata, il giudice deve considerare separatamente gli effetti sulle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente), che possono riviviscere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.