Sentenza n. 1306/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del PEI per l’anno scolastico 2024/2025, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nonché del verbale GLO; nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2024/2025 e verbale GLO, con assegnazione di 20 ore di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI e gli atti connessi deducendo l'insufficienza delle 20 ore di sostegno assegnate al minore, portatore di handicap in situazione di gravità, e chiedendo la copertura mediante insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 30 ore e per l'intero ciclo scolastico. Il provvedimento cautelare ha ravvisato il fumus del difetto di motivazione, poiché il PEI non esplicitava i presupposti di fatto e di diritto sottesi all'attribuzione di 20 ore, a fronte della diagnosi funzionale attestante la necessità di significativo supporto nelle autonomie e difficoltà in tutte le aree dell'apprendimento. In sede cautelare è stato ordinato all'amministrazione di rideterminare il fabbisogno tenendo conto delle effettive esigenze del minore. I ricorrenti hanno poi riferito che l'istituto scolastico aveva integrato l'orario di sostegno sino alla copertura dell'intero orario scolastico, fino all'8 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento relativa all'anno scolastico 2024/2025, poiché l'amministrazione scolastica si è conformata al provvedimento cautelare, assicurando l'integrazione dell'orario di sostegno fino alla copertura dell'intero orario scolastico. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso abbia avuto efficacia causale rispetto alla nuova determinazione amministrativa e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato in solido le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha invece respinto la domanda diretta a ottenere il riconoscimento del sostegno per l'intero ciclo scolastico e per gli anni futuri, perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento della condizione di handicap grave del minore, rilevante ai fini della determinazione del sostegno scolastico.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dopo l'integrazione dell'orario di sostegno da parte dell'amministrazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.
Vieta al giudice amministrativo di attribuire il sostegno per gli anni futuri, poiché ciò implicherebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 93 c.p.c.
È richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- In presenza di disabilità grave, la determinazione delle ore di sostegno deve essere fondata sull'effettivo fabbisogno individuale dell'alunno, quale emerge dalla documentazione sanitaria e dal PEI, e deve esplicitare i presupposti di fatto e di diritto della misura assegnata.
- La copertura del sostegno può estendersi all'intero orario scolastico quando ciò sia necessario per garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione dell'alunno con disabilità grave; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono, da sole, giustificare una riduzione non adeguatamente motivata.
- Quando l'amministrazione si conforma al provvedimento cautelare assicurando, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta, la domanda di annullamento dell'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può disporre il riconoscimento del sostegno per gli anni scolastici futuri, perché ciò comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando la proposizione e la notificazione del ricorso abbiano avuto efficacia causale rispetto al successivo adeguamento dell'azione amministrativa.
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