Cassazione Penale, Sentenza n. 26150/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Privitera è stata processata per furto aggravato di energia elettrica (art. 625 cod. pen.). Il processo si fermò perché il Tribunale dichiarò "non doversi procedere" per difetto di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, effettuata dal Pubblico Ministero dopo il mutamento del regime di procedibilità (riforma), e dunque intervenuta oltre il termine entro cui la persona offesa avrebbe potuto rendere la querela efficace. Il Procuratore generale impugnò la decisione sostenendo che il capo di imputazione, richiamando l'allaccio diretto alla rete di distribuzione, rendeva il fatto procedibile d'ufficio ai sensi dell'aggravante "bene destinato a pubblico servizio" (n.7 art.625) e che il Tribunale aveva erroneamente impedito al PM di contestare l'aggravante e verificare la reale procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, alla luce della formulazione del capo di imputazione (furto mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione), il reato doveva considerarsi procedibile d'ufficio per l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Inoltre la Corte ha stabilito che l'art.129 cod. proc. pen. non impedisce, in astratto, al Pubblico Ministero di formulare contestazioni suppletive rilevanti per la procedibilità e che la declaratoria di non doversi procedere non può essere pronunciata immediatamente senza il contraddittorio delle parti quando la stessa incide sulla possibilità di esercitare facoltà proprie delle parti (es. modifica dell'imputazione). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.7)
L'aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio contiene elementi valutativi; tuttavia la formulazione del capo d'imputazione che indica l'allaccio diretto alla rete di distribuzione è idonea, per la sua capacità evocativa, a comporre la fattispecie aggravata e a rendere il reato procedibile d'ufficio.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità. La Corte precisa che tale regola limita la cognizione del giudice ma non esclude, di principio, che il PM eserciti le proprie facoltà processuali (es. contestazione suppletiva) nel contraddittorio delle parti; non può automaticamente produrre un effetto "ora per allora" che precluda sempre ogni attività successiva.
art. 517 cod. proc. pen.
Riconosce al pubblico ministero il potere/dovere di contestare circostanze aggravanti secondo quanto emerge dal fascicolo; la Cassazione afferma che tale potere deve poter dispiegarsi anche dopo il mutamento del regime di procedibilità, entro i limiti del contraddittorio.
art. 529 cod. proc. pen.
Rilevato come norma di riferimento per le pronunce decisive in ordine alla procedibilità e alla definizione del thema decidendum; la Corte ha richiamato la necessità del contraddittorio prima di dichiarare non doversi procedere quando la pronuncia incide sui diritti delle parti.
art. 172 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al provvedimento di restituzione agli organi superiori; la Corte ha osservato che la questione andava rivalutata alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 554-bis cod. proc. pen.
Citata per enunciare la possibilità, anche nella citazione diretta a giudizio, di operare modifiche all'imputazione in una specifica udienza predibattimentale, a conferma della possibilità di adeguare l'imputazione in fase processuale.
artt. 2 e 85 d.lgs. n.150/2022
Riferiti per evidenziare come il mutamento del regime di procedibilità riconosca alla persona offesa determinati poteri/facoltà e come ciò imponga attenzione nel bilanciamento con le facoltà del Pubblico Ministero.
Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Principio richiamato in tema di "contestazione in fatto" e della necessaria precisione dell'imputazione: anche aggravanti a contenuto valutativo possono essere indicate tramite formule evocative purché garantiscano informazione chiara e precisa all'imputato.
Sez. U., n. 12283 del 25/01/2005 (De Rosa)
Richiamata per il principio che il PM può modificare l'imputazione e che le parti devono poter esercitare le proprie facoltà nel contraddittorio prima di pronunce che incidono sul prosieguo del processo.
Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
La pronuncia è citata per la distinzione operata dalla giurisprudenza circa l'operatività "ora per allora" della prescrizione; la Corte, però, esclude l'estensione automatica di quel criterio alla causa di improcedibilità per querela.
Corte Costituzionale (sentenze nn. 265/1994, 333/2009, 184/2014, 139/2015, 41/2018, 146/2022)
Riferimenti utilizzati per sottolineare l'impatto costituzionale dei mutamenti del regime di procedibilità e l'esigenza di garantire il concreto esercizio delle facoltà difensive in caso di contestazioni tardive di aggravanti.
art. 345 cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che la sentenza che dichiara non doversi procedere per mancanza di querela produce un giudicato instabile che non impedisce il nuovo esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- La qualificazione di un'aggravante come "contenente componenti valutative" non esclude che la sua presenza sia adeguatamente comunicata all'imputato mediante descrizioni fattuali evocative (es. "allaccio diretto alla rete di distribuzione"); tale modalità può essere sufficiente per rendere il reato procedibile d'ufficio.
- L'art.129 cod. proc. pen., pur imponendo l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità, non deve essere interpretato come preclusione assoluta per il Pubblico Ministero a formulare contestazioni suppletive utili a determinare la procedibilità. Il giudice non dovrebbe dichiarare immediatamente la non procedibilità senza assicurare il contraddittorio e la piena possibilità per le parti di esercitare le proprie facoltà.
- La regola "ora per allora" applicata alla prescrizione non è automaticamente estendibile alle cause di improcedibilità per mancanza di querela: la prosecuzione del giudizio, correttamente iniziata, può richiedere che la contestazione suppletiva del PM sia riconosciuta efficace se compiuta nella prima udienza utile dopo il mutamento normativo.
- Quando la procedibilità dipende da accertamenti che hanno rilievo valutativo (es. destinazione del bene a pubblico servizio), il giudice deve verificare se il capo di imputazione fornisce elementi fattuali sufficienti affinché l'imputato comprenda l'accusa e possa difendersi; in caso contrario, il PM deve poter integrare e precisare il fatto contestato nel contraddittorio.
- In presenza di mutamento normativo che incide sul regime di procedibilità, è necessario contemperare il principio di obbligatorietà dell'azione penale con il diritto di difesa e con la parità di trattamento tra le parti, consentendo la tempestiva contestazione suppletiva e il contraddittorio prima di pronunciamenti definitivi sulla non procedibilità.
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