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Ordinanza

Ordinanza n. 400/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per le Province di Ascoli Piceno e Fermo valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano nelle fasce aggiuntive 1C e 1D i docenti con titolo estero non ancora riconosciuto e precludono loro l'accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria GPS delle Province di Ascoli Piceno e Fermo per l'anno scolastico 2023/2024, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale 20 luglio 2023 prot. n. 44017 e, per quanto di ragione, il precedente d.m. 6 maggio 2022 n. 112. La contestazione riguarda l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei soggetti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, con conseguente esclusione dalla procedura di immissione in ruolo, anche tramite call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del ricorso; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 10 giorni. L'ordinanza dispone quindi un adempimento processuale e non attribuisce alcuna prevalenza sul merito alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nel caso di pluralità di parti, di adottare modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto è richiamato quale base dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sui siti istituzionali.

  • art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È indicato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce; l'ordinanza non decide sulla legittimità della sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali pertinenti.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami deve indicare modalità e termini dell'adempimento; il mancato rispetto del termine perentorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento

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