Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1728/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018”; 2) del decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 3) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; 4) dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7.11.2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) dell’intesa, ai sensi della legge n. 142/2022, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, co. 1, del decreto legge n. 115/2022 – Tetti dispositivi medici 2015-2018, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 28.09.2022 (rep. atti n. 213/CSR); 6) della Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note; 7) di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202301007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli importi di payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e il provvedimento della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, nonché gli atti presupposti e conseguenti, contestando il meccanismo di certificazione del superamento del tetto di spesa e di ripiano degli importi relativi agli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto una definizione agevolata dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ricorrente ha depositato documentazione comprovante il versamento della somma ridotta e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, rilevando che quest'ultima ricorre, secondo il tenore letterale della disposizione, quando la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni. Poiché nel caso concreto il versamento è stato documentato dalla società ricorrente, il venir meno dell'interesse integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito, consistente nel pagamento dell'importo in misura ridotta, è diverso da quello originariamente perseguito, cioè l'eliminazione dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce il riferimento normativo degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    La definizione agevolata estingue l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 con il versamento del 25 per cento degli importi. La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'avvenuto versamento sia accertato e comunicato in giudizio dalle Regioni; se invece il pagamento è documentato dalla parte ricorrente, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta consente al ricorrente di definire in misura ridotta l'obbligazione oggetto del giudizio e il pagamento viene documentato direttamente dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il bene conseguito è diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale opera solo quando ricorrono esattamente i presupposti procedurali stabiliti dalla disposizione stessa, compreso l'accertamento e la comunicazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione indicata dalla legge.
  • Il pagamento agevolato dell'importo dovuto non determina automaticamente l'annullamento degli atti impugnati: se il pagamento soddisfa un interesse diverso dall'eliminazione degli atti, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.