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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44194/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma dell'appello che aveva condannato l'imputato per la violazione dell'art. 18 t.u.l.p.s. (organizzazione di riunione in luogo pubblico senza il preavviso al Questore). I motivi di ricorso denunciavano: illegittimità costituzionale della norma (contrasto con artt. 17, 21 e 3 Cost.), mancanza di valutazione della questione costituzionale in appello, presunta abrogazione/insussistenza della norma per effetto dello Statuto della Regione Sicilia (R.D. 15/5/1946 n.455), travisamento delle risultanze probatorie (numero e natura della platea; distinzione tra promotore e semplice oratore), applicabilità della causa di non punibilità del comma 6 dell'art. 18 (desistenza prima dell'ingiunzione), difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto giudicato, e viziosità nella determinazione del quantum della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato che: (i) l'art. 18 t.u.l.p.s., nella parte relativa all'obbligo di preavviso per le riunioni in luogo pubblico, è conforme all'art. 17 Cost. in applicazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 9/1956); (ii) la sanzione penale può però risultare illegittima se estesa ai meri oratori (giurisprudenza consultiva Corte Cost. n. 90/1970), ma nella fattispecie i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che Di Blasi fosse promotore/induttore della riunione (post su Facebook, predisposizione di impianto amplificatore, convocazione del pubblico, riprese video, presenza di circa 100 persone) e non un mero oratore; (iii) la questione di presunta abrogazione regionale è infondata perché l'ordine pubblico è materia di competenza statale; (iv) la causa di non punibilità per il ritiro spontaneo non opera se non si è verificata la desistenza volontaria prima dell'ingiunzione; (v) le censure sul travisamento probatorio e sulla dosimetria della pena non superano il limitato sindacato di legittimità, specie dopo doppia conformità di merito. Confermata la condanna già inflitta (2 mesi di arresto e 300 euro di ammenda), oltre condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    comma 6: non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione

    La Corte interpreta l'art. 18 come norma che richiede il preavviso per le riunioni in luogo pubblico e che sanziona l'organizzatore/promotore che omette l'avviso; la causa di non punibilità prevista dal comma 6 richiede una desistenza spontanea prima dell'ingiunzione e non si attiva per mera mancanza di intervento delle forze di polizia

  • art. 17 Cost.

    delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

    Secondo la giurisprudenza citata (Corte Cost. n. 9/1956) l'art. 17, per le riunioni in luogo pubblico, conferma la disciplina preesistente e ammette l'istituto del preavviso sanzionato penalmente quale misura di tutela dell'ordine pubblico

  • art. 21 Cost.

    La Corte Costituzionale (sent. n. 90/1970) ha precisato che la sanzione penale non può essere applicata ai meri oratori pena il contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero; la Corte di Cassazione applica tale principio distinguendo promotori (punibili) e semplici oratori (non punibili)

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina tra promotore e oratore non costituisce discriminazione incompatibile con l'art. 3 Cost. se la differenza di trattamento è giustificata dalla diversa rilevanza funzionale rispetto all'organizzazione della riunione

  • R.D. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Sicilia)

    Non opera abrogazione implicita dell'art. 18 T.U.L.P.S.: la materia dell'ordine e sicurezza pubblica è di competenza statale e le funzioni attribuite dallo Statuto regionale al Presidente della Regione sono esercitate in qualità di organo dello Stato, per cui la normativa statale resta applicabile

  • art. 28 Regolamento esecutivo del T.U. n. 635 del 1940

    quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti

    L'assenza di intervento immediato da parte delle forze di polizia non equivale ad avallo implicito: l'autorità può legittimamente limitarsi a vigilare sullo svolgimento

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del quantum della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione purché il giudice abbia indicato gli elementi rilevanti (circostanze ex art. 133) che hanno giustificato il trattamento applicato

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'art. 18 T.U.L.P.S. è legittimo nella parte in cui impone il preavviso per le riunioni in luogo pubblico e sanziona chi le promuove/indisce senza darne avviso; tuttavia la sanzione non può essere estesa ai meri oratori perché ciò confligge con l'art. 21 Cost.
  • La qualifica di "promotore" non richiede un formale atto organizzativo: chi provoca la partecipazione (es. pubblicizza l'evento sui social, prepara impianti/mezzi di amplificazione, svolge ruolo di guida o coordinamento) può essere ritenuto promotore e quindi responsabile dell'omessa comunicazione
  • La desistenza come causa di non punibilità (art. 18, comma 6) richiede un ritiro volontario e spontaneo prima dell'ingiunzione dell'autorità: la semplice mancata interruzione da parte delle forze di polizia non fa comunque valere la desistenza
  • Le competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica sono attribuite allo Stato; uno statuto regionale non può implicitamente abrogare norme statali che regolano la materia salvo espressa attribuzione di competenza
  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: non è consentita una rivalutazione libera degli elementi di fatto, soprattutto quando le stesse valutazioni sono state confermate in doppio grado di giudizio
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché questi indichi, anche sinteticamente, i criteri ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; censure sulla dosimetria richiedono che la motivazione sia illogica o mancante per essere accolte

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