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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 6774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno 2016 che aveva rettificato in aumento la rendita catastale di un impianto eolico; questione centrale se la "torre" dell'aerogeneratore dovesse essere inclusa nella stima diretta della rendita catastale (quale "costruzione" o elemento che accresce la qualità e l'utilità) oppure qualificata come componente impiantistica/"imbullonata" funzionale al processo produttivo ed esclusa dalla stima ai sensi della L. n. 208/2015 (art.1, comma 21).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la normativa della Legge di Stabilità 2016; in particolare la Corte ha rilevato che la qualificazione della torre deve basarsi sulla sua funzionalità rispetto al processo produttivo e non solo sulle caratteristiche strutturali, e che la CTR non ha compiuto un'adeguata istruttoria circa la funzionalità della torre nell'impianto eolico. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché ridetermini la rendita catastale (con condanna alle spese del grado). L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità processuale; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'esclusione riguarda componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"), indipendentemente dalla loro consistenza fisica o dal fatto che siano infisse al suolo; quindi la qualificazione dipende dal rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    Fornisce la nozione normativa di "immobile urbano" e fonda la distinzione tra costruzioni stabili e altri elementi; utile per l'analisi se un bene sia componente immobiliare o impiantistica.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale...

    Stabilisce il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale per l'individuazione dell'unità immobiliare, criterio che deve essere valutato nella determinazione della rendita.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)

    Ha affermato che nelle centrali rientrano anche le costruzioni connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale, consolidando il precedente orientamento giurisprudenziale che inglobava le componenti degli impianti nella rendita.

  • Circolari e note amministrative (es. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1/2/2016, n. 27/E del 13/6/2016; nota Direzione Centrale Catasto prot. n. 60244 del 27/4/2016)

    Forniscono indicazioni operative che individuano la torre e fondazioni tra le "costruzioni" da includere nella stima; tuttavia tali chiarimenti non sono vincolanti per il giudice penale/tributario e non prevalgono sull'interpretazione della legge che richiede l'accertamento della funzionalità produttiva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Norma processuale che impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado; la Corte ha richiamato tale principio per dichiarare inammissibile l'ottavo motivo per mancata riproposizione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un elemento di un impianto (es. torre eolico) va computato nella rendita catastale come costruzione o escluso come componente impiantistica, la valutazione rilevante è la sua funzionalità rispetto al processo produttivo: se è strumentale ed essenziale al processo, rientra tra gli "impianti" esclusi dalla stima.
  • Le caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, immobilizzazione al suolo) sono utili ma non decisive: non basta che un elemento abbia aspetto di "costruzione" per escluderlo dall'eccezione della L. 208/2015 se esso è funzionale al ciclo produttivo.
  • Le istruzioni e le circolari dell'Amministrazione (anche se dettagliate) non sono vincolanti per il giudice; il giudice deve compiere un accertamento concreto e motivato circa il ruolo funzionale dell'elemento impugnato.
  • In fase probatoria conviene produrre documentazione tecnica (pareri pro veritate, relazioni tecniche, check list funzionali) per dimostrare o confutare la strumentalità dell'elemento al processo produttivo; la decisione richiede una valutazione tecnico-fattuale che il giudice deve esplicitare in motivazione.
  • Dal punto di vista processuale, le eccezioni e le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si rischia la loro inammissibilità per rinuncia implicita.
  • In caso di controversia, se l'elemento è escluso dalla stima catastale, il ricalcolo della rendita deve tener conto dei soli valori ammessi (suolo, eventuali costruzioni non strumentali) e non riattribuire valori di componenti impiantistiche precedentemente esclusi.

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