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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16298/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione dopo il 1991, avevano agito in giudizio contro più amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Sostenevano di avere percepito, durante il corso, una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 pari a lire 21.500.000 annue, importo ritenuto non conforme alla "adeguata remunerazione" richiesta dalla direttiva 93/16/CEE; in subordine deducevano che, anche se inizialmente adeguato, l'importo era divenuto inadeguato per il mancato aggiornamento nel tempo, in particolare per l'omessa indicizzazione annuale e il mancato adeguamento triennale. In cassazione censuravano la sentenza d'appello con due motivi: il primo per violazione di numerose disposizioni interne e comunitarie, insistendo sull'inadeguatezza della borsa e sulla violazione del diritto UE; il secondo per erroneo diniego del risarcimento fondato sul mancato aggiornamento dell'assegno, che avrebbe reso la remunerazione incompatibile con il diritto comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006/2007 restano assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, e che la direttiva 93/16/CEE non introduce un obbligo ulteriore in ordine alla misura della borsa di studio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto le Sezioni Unite avevano già affermato che per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 l'importo della borsa non è soggetto all'adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo succedutosi dal 1992 al 2002. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto sul piano sostanziale tramite declaratoria di inammissibilità, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, compensate per un sesto e poste per i restanti cinque sesti a loro carico, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    disciplina il trattamento economico dei medici specializzandi rimasti assoggettati a tale regime per gli iscritti antecedenti al 2006/2007.

  • Direttiva 93/16/CEE

    non introduce, secondo la Corte, un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio rispetto al d.lgs. n. 257/1991.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    la disciplina del trattamento economico prevista da tale norma si applica solo agli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, per effetto dei differimenti normativi.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992

    costituisce il primo dei blocchi normativi dell'adeguamento triennale richiamati dalle Sezioni Unite.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    interviene nel quadro normativo che ha bloccato l'adeguamento triennale della borsa.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    concorre al blocco dell'adeguamento dell'importo della borsa di studio.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    concorre alla disciplina di blocco dell'aggiornamento triennale.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    concorre alla disciplina di blocco dell'aggiornamento triennale.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    concorre alla disciplina di blocco dell'aggiornamento triennale.

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    concorre alla disciplina di blocco dell'aggiornamento triennale.

  • art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni della decisione delle Sezioni Unite come argomentazione già svolta.

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese, con aumento del compenso in ragione del numero delle parti.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato in base al petitum.

  • art. 97 c.p.c.

    le spese sono poste in solido a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico.
  • La direttiva 93/16/CEE, secondo l'orientamento accolto, non impone un autonomo obbligo di adeguamento della misura della borsa di studio rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale di attuazione.
  • L'istanza risarcitoria fondata sull'assunto che la borsa fosse "inadeguata" per mancato aggiornamento nel tempo è infondata quando il blocco dell'adeguamento triennale sia imposto da una successione di norme nazionali applicabili al periodo considerato.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il motivo di ricorso contrastante con tale giurisprudenza è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in cause con più parti, il valore va determinato sul petitum più elevato e il compenso può essere aumentato in relazione al numero delle parti, con eventuale compensazione parziale in presenza di ragioni di equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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