Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12268/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Una società cooperativa in liquidazione ha impugnato la conferma del proprio fallimento. In sede prefallimentare aveva sostenuto: di non svolgere attività commerciale, ma solo attività mutualistica e lavorazioni artigianali per conto terzi; di aver già avviato una procedura di liquidazione coatta amministrativa con domanda al Ministero competente, che avrebbe dovuto prevalere sul fallimento; di non superare le soglie dimensionali per l’assoggettabilità al fallimento. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo ritenendo: che tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, per le cooperative che svolgono attività commerciale, la preclusione opera in base al provvedimento di apertura e non alla mera presentazione della domanda; che la cooperativa svolgeva comunque attività d’impresa commerciale, con organizzazione e economicità della gestione; che non era stata provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto violazione degli artt. 2 e 195 l.fall. e 2545-terdecies c.c., oltre a nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto prevalente il fallimento nonostante la preventiva attivazione della procedura amministrativa, e che aveva omesso o motivato in modo non intellegibile su parte delle censure, soprattutto sul difetto di attività commerciale e sull’assenza dei requisiti dimensionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le cooperative soggette sia a fallimento sia a liquidazione coatta amministrativa, il criterio decisivo non è la data di presentazione della domanda, ma il successivo provvedimento che apre l’una o l’altra procedura; pertanto il fallimento, una volta dichiarato, preclude la liquidazione coatta amministrativa. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure con cui la ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti circa la natura commerciale dell’attività svolta e circa il superamento delle soglie di fallibilità, perché tali doglianze, formalmente dedotte come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito e delle prove. Ha infine rilevato che la decisione impugnata era coerente con il principio secondo cui, per qualificare come commerciale l’impresa, non è necessario il lucro soggettivo, essendo sufficiente un’obiettiva economicità dell’attività, compatibile con la finalità mutualistica della cooperativa. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2545-terdecies c.c.

    La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento

    Per le cooperative che svolgono attività commerciale, fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono procedure concorrenti, ma la prevalenza è determinata dal provvedimento di apertura e non dalla mera presentazione dell’istanza.

  • art. 196 l. fall.

    Richiama il medesimo principio di alternatività tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 1 l. fall.

    Disciplina i presupposti soggettivi e dimensionali dell’assoggettabilità a fallimento; l’assenza dei requisiti va provata dalla parte che la eccepisce o ne trae vantaggio.

  • art. 2082 c.c.

    La qualità di imprenditore deriva dallo svolgimento professionale di un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze in realtà mirassero a un riesame del merito più che a una vera omissione decisoria.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali alternative che possono riguardare una cooperativa, la priorità tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa si determina in base al provvedimento che apre effettivamente la procedura, non in base alla sola antecedenza temporale della domanda o dell’istruttoria.
  • La mera finalità mutualistica non esclude la natura commerciale dell’attività svolta da una cooperativa: ciò che rileva è la presenza di un’organizzazione imprenditoriale e di un’obiettiva economicità dell’attività, intesa come proporzione tra costi e ricavi.
  • Lo scopo di lucro soggettivo non è requisito indispensabile per l’assoggettabilità a fallimento; può essere sufficiente il lucro oggettivo, compatibile anche con la struttura cooperativa.
  • Le censure di legittimità formalmente prospettate come violazioni di legge sono inammissibili quando, in realtà, richiedono una nuova valutazione dei fatti, delle prove o degli atti di merito.
  • Chi eccepisce il difetto dei requisiti dimensionali per l’assoggettabilità a fallimento deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi che abbia fondato il rigetto anche sul mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAziendaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.