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Sentenza

Sentenza n. 16045/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 622/2025 emessa e pubblicata in data 06/05/2025 dal Tribunale di Tivoli, Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Mariscotti e per la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta a parte ricorrente dal Ministero intimato, nella qualità di procuratore distrattario, per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre gli accessori come per legge, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento di suddetta somma.

Giustizia amministrativa202600818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 622/2025 del Tribunale di Tivoli, Giudice del Lavoro, definitiva e notificata al Ministero, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quale avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 622/2025 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 6 maggio 2025 e non impugnata, chiedendo il pagamento delle spese di lite riconosciute in suo favore quale procuratore antistatario. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, con decorrenza dalla notificazione del titolo e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha depositato la relazione richiesta dal TAR.

La decisione

Il ricorso è accolto nei termini precisati in motivazione. Accertata documentalmente la mancata corresponsione delle somme dovute, il TAR ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta, che interverrà su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; il dispositivo individua il Direttore generale del Ministero competente per la materia, senza facoltà di delega e senza compenso. La penalità di mora è riconosciuta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma decorrerà soltanto dall’eventuale inosservanza del termine assegnato e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, non dalla notificazione del titolo come richiesto. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    La penalità di mora può essere disposta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma decorre dall’eventuale inosservanza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e, in questo caso, è commisurata agli interessi legali sull’intero importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo e notificato, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata in caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato; la sua decorrenza può essere fissata al mancato rispetto del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e la misura, nel caso deciso, è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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