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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14796/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'art. 416-bis.1 c.p. (contestato come commesso con metodo camorristico e al fine di agevolare il clan Gallo-Limelli-Vangone) nonché per i connessi reati di porto e detenzione di armi. I fatti contestati riguardano ripetuti sopralluoghi, pedinamenti e il tentativo di agguato all'avvocato Antonio Brio tra il 20 e il 25 marzo 2022, non riuscito per ritardi e per l'allontanamento protettivo della vittima, nonché il possesso e l'occultamento di un'arma. In appello i difensori denunciarono: incompletezza e malfunzionamento di intercettazioni (RIT 156/22) e mancata completa consegna dei file alla difesa; insufficienza e mala interpretazione degli indizi a sostegno del tentato omicidio (sostenendo che l'intento fosse solo intimidatorio o di malmenare la vittima); contestazione della prova circa il possesso dell'arma e della rilevanza temporale di una registrazione del 9 aprile; contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1; richiesta di misure cautelari alternative per Cirillo (minore, incensurato) e per Di Napoli (domicilio fuori regione).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per sopravvenuta e valida rinuncia all'impugnazione da parte di entrambi gli indagati (rinuncia comunicata via PEC, con firma personale e/o procuratore speciale). Per tale motivo non è stata esaminata la fondatezza dei motivi articolati sulla fase cautelare. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende; restano inoltre operativi gli adempimenti connessi alla prosecuzione della custodia (art. 94 disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante rilevante quando il reato (qui il tentato omicidio e il porto/detenzione di arma) sia posto in essere con modalita' tipiche della criminalita' organizzata e/o in funzione di agevolazione di un clan; il Tribunale l'ha ritenuta integrata sulla base delle conversazioni, del movente e dell'organizzazione dell'agguato

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'adozione dell'ordinanza cautelare e alla documentazione investigativa; la difesa lamentava il mancato rilascio completo di file intercettati richiamati nelle indagini preventive

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti alla deduzione dei motivi di impugnazione; il ricorso era formulato nei limiti consentiti da tale disposizione

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilita' del ricorso per rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma ritenendo valida la rinuncia formale manifestata dai ricorrenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ammenda e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilita' per rinuncia/colpa processuale; la Corte ha disposto il versamento equitativo a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama adempimenti connessi alla prosecuzione della custodia cautelare qualora non sia conseguita la liberazione degli indagati; la sentenza ordina l'osservanza di tali adempimenti

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma evocata dalla difesa in riferimento all'adeguatezza delle misure cautelari alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto) e alle condizioni personali; il Tribunale del riesame in prima battuta aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari

  • art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale sul processo penale durante la pandemia; la Corte rammenta che la sola rinuncia alla discussione orale da parte di una parte non trasforma automaticamente il rito in cartolare, preservando il diritto all'udienza per la parte non rinunciante

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' e all'eventuale responsabilita' per le spese/ammende

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se espressa in modo valido e personale o per mezzo di procuratore speciale, determina l'inammissibilita' del ricorso e impedisce la valutazione sul merito delle censure;
  • La validita' della rinuncia richiede una manifestazione di volonta' inequivoca: deve risultare personale o conferita a procuratore speciale e documentata (es. firma autenticata o dichiarazione PEC);
  • In caso di inammissibilita' per rinuncia il giudice puo' condannare alle spese processuali e ordinare il versamento di somme alla Cassa delle Ammende secondo il criterio equitativo;
  • Sul piano sostanziale, per configurare il tentato omicidio non sono sempre necessari atti esecutivi compiuti: atti preparatori altamente organizzati e funzionali al piano (sopralluoghi, pedinamenti, studio delle vie di fuga, occultamento arma) possono essere valutati come idonei a configurare il tentativo;
  • L'integrazione dell'aggravante 416-bis.1 richiede elementi che facciano emergere il nesso con modalita' proprie dell'attivita' di clan o l'intento di agevolarne l'attivita', elementi che possono essere desunti da conversazioni, rapporti e finalita' indicate nelle indagini;
  • Le contestazioni sulla utilizzabilita' o completezza di intercettazioni (file mancanti o malfunzionamenti) costituiscono specifici mezzi di difesa da proporre tempestivamente; tuttavia, se l'impugnazione viene rinunciata, tali questioni restano prive di esame giurisdizionale;
  • Richiedere misure alternative alla detenzione (arresti domiciliari, braccialetto) richiede una valutazione specifica della personalita', dei legami sociali e del pericolo di reiterazione; la semplice giovanissima eta' o l'assenza di precedenti non determinano automaticamente l'adozione di misure meno afflittive se permangono gravi indizi e esigenze cautelari

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