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Ordinanza

Ordinanza n. 442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1269/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito di una controversia relativa alla mancata finalizzazione di un contratto di lavoro e al conseguente rilascio del titolo di soggiorno. Dal testo emerge che la pretesa cautelare si confrontava con l'assenza, non contestata, del requisito reddituale in capo al datore di lavoro promittente e con la possibilità prospettata di ottenere un permesso per attesa occupazione in caso di mancata finalizzazione del rapporto di lavoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per accogliere la domanda. La decisione è fondata sull'incontestata assenza del requisito reddituale del datore di lavoro promittente e sull'impossibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione quando il contratto di lavoro non sia stato finalizzato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda può essere respinta sulla base della valutazione sommaria dell'assenza dei presupposti cautelari, quando emerga l'incontestata mancanza di un requisito sostanziale rilevante per il rilascio del titolo richiesto.
  • Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato in caso di mancata finalizzazione del contratto di lavoro, secondo quanto affermato nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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