Ordinanza n. 442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1269/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito di una controversia relativa alla mancata finalizzazione di un contratto di lavoro e al conseguente rilascio del titolo di soggiorno. Dal testo emerge che la pretesa cautelare si confrontava con l'assenza, non contestata, del requisito reddituale in capo al datore di lavoro promittente e con la possibilità prospettata di ottenere un permesso per attesa occupazione in caso di mancata finalizzazione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per accogliere la domanda. La decisione è fondata sull'incontestata assenza del requisito reddituale del datore di lavoro promittente e sull'impossibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione quando il contratto di lavoro non sia stato finalizzato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la domanda può essere respinta sulla base della valutazione sommaria dell'assenza dei presupposti cautelari, quando emerga l'incontestata mancanza di un requisito sostanziale rilevante per il rilascio del titolo richiesto.
- Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato in caso di mancata finalizzazione del contratto di lavoro, secondo quanto affermato nell'ordinanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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