Cassazione Penale, Sentenza n. 20683/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale del 9 marzo 2023 per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente contestava che al momento della proposizione dell'appello era detenuto e che la nomina del difensore era stata comunicata al Tribunale tramite modello IP 1 inviato dalla Casa circondariale di Como in data 15/04/2023, prima della proposizione dell'appello il 13/06/2023; inoltre risultava dallo stato di detenzione la presenza in carcere nel periodo pertinente, rendendo inapplicabile l'onere di deposito della dichiarazione di domicilio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. La Corte ha stabilito che la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dal d.lgs. 150/2022) non si applica, a pena di inammissibilità, all'imputato che risulti detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, anche se la detenzione è per altra causa; in tale situazione le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione e l'elezione di domicilio non è requisito necessario. La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo previsto dall'art. 161, comma 3, c.p.p. di dichiarare/ eleggere domicilio al momento della scarcerazione quale misura idonea a consentire successive notifiche
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte ha interpretato però che tale requisito non è applicabile all'imputato detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, perché le notificazioni devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto la modifica che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 581 c.p.p.; la Corte interpreta la riforma in combinato con le norme sulle notificazioni al detenuto, escludendo l'effetto inammissorio della mancata elezione di domicilio se il ricorrente è detenuto
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per l'imputato detenuto, al momento della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio; la Corte lo considera idoneo a garantire l'individuazione del recapito per future notifiche
art. 385 cod. pen.
Articolo penale relativo al reato per cui il ricorrente era stato dichiarato colpevole in primo grado; non è il fulcro della decisione cassazionale, ma indica l'oggetto del procedimento penale
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ritiene che imporre l'elezione di domicilio all'imputato detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione potrebbe violare tale diritto, posto che la notifica deve comunque avvenire a mani proprie nel luogo di detenzione
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, "Touré"; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, "Quattrocchi"; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, "Savoia"; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, "Shala")
Confermano il principio per cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione e che l'obbligo di elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, non opera per l'imputato detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, anche se la detenzione è per altra causa
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non è requisito sostanziale a pena di inammissibilità: il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per la sola mancanza di tale deposito
- La regola vale anche quando la detenzione riguarda una causa diversa da quella impugnata: lo stato di detenzione al momento della presentazione dell'atto è il criterio decisivo
- Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna a mani proprie nel luogo di detenzione; pertanto l'elezione di domicilio non sostituisce né rende superflua tale modalità quando l'imputato è ancora ristretto
- All'atto della scarcerazione l'ex detenuto è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio (art. 161, comma 3, c.p.p.); dopo la scarcerazione l'elezione di domicilio diventa rilevante per le notifiche successive
- In casi pratici è consigliabile: a) documentare nello fascicolo lo stato di detenzione al momento del deposito dell'impugnazione (es. scheda informatizzata detenuti, modello IP1, provvedimenti di espiazione); b) trasmettere al giudice la nomina del difensore e la comunicazione del luogo di detenzione per evitare contestazioni; c) se possibile, appena scarcerato, dichiarare/eleggere domicilio per future notifiche
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità per mancata elezione di domicilio pur risultando la detenzione all'atto del deposito, è ragionevole proporre ricorso in Cassazione fondato sul principio qui riaffermato
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