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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6264/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello/cassazione per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.). Il ricorrente contestava inoltre l'irregolarità delle notifiche in primo grado (mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, notifiche al difensore d'ufficio dopo rifiuto della domiciliazione) e deduceva la violazione del diritto di difesa e della presunzione di innocenza; in via principale chiedeva l'accoglimento del ricorso, in via subordinata la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto applicabili anche in Cassazione gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. introdotti dalla c.d. legge Cartabia e ha ritenuto preclusa l'instaurazione di un valido rapporto processuale per il mancato conferimento al difensore della procura speciale per proporre il ricorso. Ha respinto la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata, confermando la finalità di prevenire impugnazioni automatiche in favore di imputati inconsapevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); citata come titolo di responsabilità oggetto del procedimento di merito ma non rilevante ai fini dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.

    Imposta a pena di inammissibilità l'elezione di domicilio e, se l'imputato è stato assente nel giudizio di merito, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza. La Corte ha interpretato tali commi come applicabili anche al ricorso per Cassazione e ha ritenuto che la loro ratio sia quella di evitare impugnazioni per imputati inconsapevoli del processo.

  • art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Regola la domiciliazione e la facoltà del difensore; il ricorrente ha invocato la previsione per sostenere che la domiciliazione poteva essere rifiutata e che le notifiche al difensore d'ufficio dovessero comunque garantire la conoscenza del procedimento. La Corte ha però ritenuto insufficiente l'assenza del mandato speciale.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente notifiche al difensore; nel caso le notifiche erano state indirizzate al difensore d'ufficio ma senza che ciò sostituisse l'obbligo del mandato speciale/elezione di domicilio richiesto dagli artt. 581 cit.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa all'avviso di conclusione delle indagini o atti similari; citata nel ricorso come parte della catena di notifiche contestate ma non decisiva per l'inammissibilità.

  • art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nella censura sull'omessa citazione dell'imputato e sulle esigenze di regolarità delle notifiche; la Corte non ha ritenuto che tali censure superassero il difetto formale di procura speciale per l'impugnazione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Previsto come rimedio maggiormente correlato alla prova della mancata conoscenza del processo (rescissione del giudicato); indicato dal ricorrente come rimedio insufficiente rispetto all'appello, ma la Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di tale rimedio alternativo.

  • art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina di protezione dell'imputato in caso di mancanza di conoscenza del procedimento; la Corte ha ritenuto che la novella legislativa e i correttivi previsti non costituiscano compressione irragionevole del diritto di difesa.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consentirebbe alla Corte di Cassazione una pronuncia de plano in caso di impugnazione proposta da soggetto non legittimato; la Corte ha richiamato la possibilità di tale procedimento di declaratoria d'inammissibilità in via sommaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata alla luce della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. legge Cartabia)

    Dispositivo normativo che ha introdotto gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; la Corte ha considerato la novella costituzionalmente legittima e funzionale alla tutela degli imputati inconsapevoli.

  • artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

    Articoli costituzionali richiamati dal ricorrente per la questione di legittimità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non violata dalla novella procedurale.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, per proporre successivamente appello o ricorso è necessario che il difensore depositi, insieme all'atto di impugnazione, la procura speciale rilasciata dopo la sentenza e l'elezione di domicilio ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
  • La disciplina introdotta dalla legge 'Cartabia' mira a evitare impugnazioni automatiche che espongano imputati inconsapevoli a pendenza di processi; le norme sono applicate anche alla Cassazione e vengono interpretate restrittivamente dalle sezioni unite e dalle sezioni della Cassazione.
  • Il vizio di mancata notifica/di mancata conoscenza del procedimento può trovare rimedio attraverso istituti come la rescissione del giudicato (art. 629-bis) o le tutele previste dall'art. 175 c.p.p., ma tali rimedi non sostituiscono il requisito formale richiesto per l'impugnazione e non garantiscono la stessa efficacia processuale dell'appello/ricorso tempestivamente formatosi.
  • Le censure di illegittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza sono difficilmente accolte se la legge è stata ritenuta ragionevole nel bilanciamento degli interessi e se sono previsti correttivi procedurali (es. ampliamento dei termini, restitutio in integrum).
  • Per la difesa: quando si assiste un imputato potenzialmente processato in assenza è fondamentale ottenere espressamente il mandato ad impugnare e curare l'elezione di domicilio dopo la sentenza; se il difensore d'ufficio rifiuta la domiciliazione, è importante produrre documentazione alternativa della conoscenza del processo o attivare tempestivamente i rimedi previsti.

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