Sentenza n. 6518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a manufatti abusivi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono adottato da Roma Capitale. Ha riproposto: la censura relativa alla violazione della partecipazione procedimentale e all’insufficienza della motivazione; la tesi secondo cui i manufatti, costituiti da una tettoia destinata a garage-parcheggio e da un alloggio del custode, avrebbero natura pertinenziale rispetto all’edificio principale e sarebbero interessati da un vincolo paesaggistico indiretto; la deduzione della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono; infine, la rilevanza del considerevole tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, tale da incidere sull’interesse pubblico al diniego e da fondare un affidamento del privato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle censure sulla partecipazione procedimentale e sulla motivazione, ha ritenuto legittimo che il diniego si limitasse ad affermare l’inidoneità delle osservazioni a superare le ragioni ostative, poiché, una volta accertata la presenza del vincolo paesaggistico, il diniego di condono per opere abusive ricadenti nella disciplina del terzo condono costituisce attività vincolata ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003. La natura vincolata del diniego escludeva inoltre la necessità di una motivazione ulteriore sul tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e impediva la formazione di un ragionevole affidamento del privato. Quanto alla natura pertinenziale, le dimensioni e le caratteristiche delle opere — un’unità abitativa di 105,70 mq e un’unità non residenziale di 89,10 mq — ne impedivano la qualificazione come mere pertinenze in senso urbanistico; in ogni caso, la loro riconducibilità agli abusi maggiori dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 ne escludeva la sanabilità, anche se di modeste dimensioni e indipendentemente dall’immobile principale. È stata quindi ritenuta irrilevante la questione della loro astratta autorizzabilità paesaggistica, essendo state realizzate abusivamente senza previa autorizzazione. È stata respinta anche la censura sul silenzio-assenso: la giurisprudenza richiamata esclude l’applicabilità del silenzio-assenso alla materia dei condoni e, comunque, la consumazione del potere amministrativo presupporrebbe almeno l’astratta configurabilità di un’istanza idonea a produrre l’effetto abilitativo, esclusa nel caso concreto dalla natura delle opere e dalla loro collocazione in area vincolata. La società appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
una volta accertata l’esistenza di vincoli sull’area in cui ricadono gli abusi, il diniego di condono costituiva la determinazione vincolata
La presenza del vincolo paesaggistico, unitamente alla natura degli abusi ricadenti nella disciplina del terzo condono, rende il diniego di condono un atto vincolato e non impone una motivazione ulteriore sulle osservazioni del privato o sul tempo trascorso.
legge n. 326 del 2003
La disciplina del terzo condono richiamata dal giudice esclude la condonabilità degli abusi considerati nel caso concreto, realizzati in area vincolata.
art. 3, comma 1, lett. b), legge Regione Lazio n. 12 del 2004
La disposizione regionale è indicata, insieme alla legge n. 326 del 2003, quale fondamento della non condonabilità del manufatto abusivo sito in area vincolata.
allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269
La qualificazione delle opere come abusi maggiori impedisce la loro sanatoria nell’ambito del terzo condono, anche se le opere hanno dimensioni modeste e sono dedotte come pertinenziali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell’epigrafe processuale in relazione alla trattazione dell’appello in udienza straordinaria.
Massime di principio
- Quando un abuso edilizio ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e rientra tra gli abusi non condonabili secondo la disciplina del terzo condono, il diniego di condono costituisce attività vincolata; l’amministrazione non è tenuta a svolgere una motivazione ulteriore sulle osservazioni del privato oltre all’indicazione della loro inidoneità a superare la ragione ostativa.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non attenua l’interesse pubblico al diniego di condono né fonda un ragionevole affidamento del privato quando la non sanabilità dell’opera deriva direttamente da una disciplina vincolata.
- Ai fini del condono edilizio, la nozione urbanistica di pertinenza non coincide necessariamente con quella civilistica; opere aventi consistenza autonoma, quali unità abitative o non residenziali di significativa superficie, non possono essere qualificate come mere pertinenze per ottenere la sanatoria.
- La qualificazione di un’opera come abuso maggiore ai sensi della disciplina del terzo condono ne impedisce la sanatoria anche quando l’opera sia dedotta come pertinenziale o abbia dimensioni relativamente contenute.
- Il silenzio-assenso non può formarsi su un’istanza di condono quando la materia ne è esclusa e, comunque, l’effetto abilitativo tacito presuppone almeno l’astratta configurabilità dell’istanza; tale presupposto manca quando la natura dell’abuso e la sua collocazione in area vincolata escludono radicalmente la sanabilità.
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