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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 5118 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni - Ritardati od omessi versamenti diretti - Riduzione - Potere discrezionale del giudice - Non configurabilità - Misura edittale - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tardività del pagamento è stata ritenuta incontestabile, poiché il versamento mediante compensazione era avvenuto solo dopo la notifica della cartella. La sanzione del 30 per cento è stata considerata correttamente applicata nella misura prevista dalla legge. Il giudice non può ridurla discrezionalmente in assenza di una specifica base normativa che gli attribuisca tale potere.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità della dichiarazione, non aveva versato l’importo dovuto e aveva effettuato il pagamento mediante compensazione soltanto dopo la notifica della cartella. Contestava quindi la tardività dell’adempimento e chiedeva, quanto meno, la riduzione della sanzione, ritenendo che il giudice disponesse di un potere discrezionale in tal senso.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    Al tempo dei fatti, stabiliva la sanzione amministrativa del 30 per cento per ogni importo non versato alla scadenza.

    La norma prevede una sanzione edittale per il tardivo o omesso versamento. In presenza dell’inadempimento, il giudice non può ridurre autonomamente la sanzione se non esiste una disposizione normativa che gli attribuisca espressamente tale potere.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dopo la comunicazione di irregolarità e, soprattutto, dopo la notifica della cartella non elimina la tardività dell’obbligazione tributaria.
  • La compensazione è equiparabile a un pagamento ai fini dell’adempimento, ma non sana il ritardo quando viene eseguita oltre il termine previsto.
  • La sanzione prevista in misura edittale deve essere applicata quando ricorrono i presupposti dell’omesso o tardivo versamento, salvo specifiche cause di riduzione previste dalla legge.
  • Il giudice tributario non può ridurre discrezionalmente una sanzione amministrativa solo in ragione delle circostanze del caso, se manca una norma che gli conferisca tale facoltà.
  • Per evitare o contenere le sanzioni è essenziale effettuare il pagamento, anche mediante compensazione, entro i termini applicabili e utilizzare tempestivamente gli istituti di definizione o ravvedimento eventualmente previsti.

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