Sentenza n. 35/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: -quanto al ricorso n. 1416 del 2021: del “diniego n. 1631/2021” del 15.07.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 ai sensi dell’art. 31 l. n. 47/1985 e ordinato, ai sensi dell'art. 31 T.U. Edilizia, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'area iscritta al Catasto Fabbricati “particelle 51, 181, 27 e 700” e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria “di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (o una sanzione amministrativa di 20.000 euro trattandosi di zona sottoposta a vincolo)”; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente; -quanto al ricorso n. 1528 del 2021: del “diniego n. 1624/2021” del 15.07.2021, notificato in data 26.07.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 e ordinato, ai sensi degli artt. 31 T.U. Edilizia e 196 l. reg. Toscana n. 65/2014, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle costruite e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente; -quanto al ricorso n. 1530 del 2021: del “diniego n. 1781/2021” del 23.08.2021, notificato in data 30.08.2021, che ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 22.03.1986 e ordinato, ai sensi degli artt. 31 T.U. Edilizia e 196 l. reg. Toscana n. 65/2014, la demolizione delle opere oggetto della domanda de qua entro 90 giorni, pena l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle costruite e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro; nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre dinieghi di concessione edilizia in sanatoria relativi a plurimi manufatti abusivi, con contestuale ordine di demolizione e avviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato tre provvedimenti comunali con cui sono state respinte altrettante domande di condono presentate ai sensi dell’art. 31 l. n. 47/1985 per opere realizzate in un complesso immobiliare composto da un fabbricato principale e due fabbricati minori. Le opere comprendevano ampliamenti in muratura, locali accessori e tecnici, tettoie, logge, coperture di scale, vani d’ingresso, un’autorimessa interrata e un ripostiglio seminterrato. Il Comune ha ritenuto che gli interventi, considerati complessivamente, fossero stati realizzati nella fascia di rispetto cimiteriale e determinassero ampliamenti plano-volumetrici superiori al 10% della volumetria originaria, in contrasto con il vincolo di inedificabilità. I ricorrenti hanno dedotto: a) violazione dell’art. 31 l. n. 47/1985 e dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, sostenendo che alcune opere fossero ammissibili nella fascia cimiteriale e che l’ampliamento principale dovesse comunque essere sanato almeno entro il limite del 10%; b) in subordine, violazione degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. n. 380/2001, assumendo che le opere non fossero nuove costruzioni e non fossero assoggettabili alla demolizione prevista dall’art. 31; c) per uno dei ricorsi, formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985, nonché efficacia di una precedente riduzione comunale della fascia di rispetto da 200 a 100 metri; d) difetto di motivazione, istruttoria e travisamento nella parte relativa all’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale e alla sua estensione.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per la loro stretta connessione e li ha respinti integralmente. Ha ritenuto che gli abusi dovessero essere valutati globalmente e non atomisticamente, poiché realizzati sul medesimo complesso immobiliare e funzionalmente riconducibili a un intervento unitario volto a migliorarne la fruibilità. Il frazionamento nelle diverse domande di condono non consente quindi di isolare le opere minori o pertinenziali per sottrarle al regime applicabile all’intervento complessivo. Il locale destinato a centrale termica, autonomo e di oltre 24 mq, non è stato qualificato come mero vano tecnico o pertinenza urbanistica, essendo privo dei caratteri di modesta entità e accessorietà richiesti. Il Collegio ha ritenuto legittimi i dinieghi poiché gli interventi ricadono nella fascia di rispetto cimiteriale, soggetta a vincolo legale di inedificabilità assoluta, direttamente operante anche in assenza di recepimento negli strumenti urbanistici. La riduzione della fascia può avvenire solo autoritativamente e per ragioni di interesse pubblico; non può essere invocata dai privati per legittimare opere incompatibili con il vincolo. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso, poiché l’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985 non opera nei casi esclusi dall’art. 33 della medesima legge, tra i quali rientrano le opere realizzate in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta. Sono state respinte anche le censure sulla qualificazione delle opere e sull’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, poiché la valutazione unitaria degli interventi rende irrilevante la natura eventualmente minore o pertinenziale delle singole opere. Infine, il TAR ha ritenuto non attuale la censura relativa all’area da acquisire: l’indicazione contenuta nell’ordine di demolizione costituisce avvio del procedimento acquisitivo e non determinazione definitiva della superficie, che sarà stabilita con il successivo provvedimento di acquisizione in caso di inottemperanza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 l. n. 47/1985
Disciplina la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive oggetto delle domande dei ricorrenti; la sanatoria non è conseguibile quando ricorrono i casi di esclusione previsti dall’art. 33 della stessa legge.
art. 33 l. n. 47/1985
Esclude la sanatoria per le opere realizzate in contrasto con vincoli preesistenti che comportino inedificabilità assoluta dell’area.
art. 35, comma 18, l. n. 47/1985
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.
Il silenzio-assenso sul condono presuppone, oltre al decorso del termine e agli adempimenti economico-documentali, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sanatoria e non opera nei casi esclusi dall’art. 33.
art. 338 r.d. n. 1265/1934
Impone una fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, con vincolo conformativo e di inedificabilità assoluta, direttamente operante ope legis; la sua riduzione è possibile solo in via autoritativa e per interessi pubblici.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Si applica alle opere abusive considerate unitariamente e consente l’ordine di demolizione, con successiva acquisizione gratuita dell’area in caso di inottemperanza.
art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014
È richiamato nei provvedimenti comunali quale disciplina regionale delle conseguenze sanzionatorie degli abusi edilizi.
art. 31, comma 1, lett. b) e d), l. n. 458/1978
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità del locale destinato a centrale termica quale opera relativa a servizi tecnologici o nuovi impianti; il TAR ha escluso tale qualificazione per le dimensioni e l’autonomia del manufatto.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione al difetto di motivazione dell’ordine di demolizione e dell’individuazione dell’area acquisibile; la censura è stata respinta perché tale indicazione non costituisce determinazione definitiva dell’area.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per lo scambio delle memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- Nel valutare la sanabilità e l’impatto urbanistico di una pluralità di opere abusive realizzate sul medesimo complesso immobiliare e funzionalmente collegate, l’amministrazione e il giudice devono procedere a una valutazione complessiva e non atomistica; il frazionamento delle opere in più domande o interventi non consente di isolare singole opere minori per sottrarle al regime sanzionatorio applicabile all’intervento unitario.
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. n. 1265/1934 ha natura conformativa, opera direttamente per legge e comporta inedificabilità assoluta per le opere incompatibili, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici; eventuali riduzioni della fascia di rispetto possono essere disposte solo autoritativamente e per esigenze di interesse pubblico, non per soddisfare interessi edificatori privati.
- Il silenzio-assenso sul condono edilizio previsto dall’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985 non può formarsi per opere ricadenti nei casi di esclusione dell’art. 33 della stessa legge, tra cui rientrano gli interventi realizzati in aree gravate da vincolo di inedificabilità assoluta.
- La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica o vano tecnico richiede non solo un rapporto funzionale con l’edificio principale, ma anche dimensioni modeste, accessorietà e assenza di autonoma consistenza e valore; un locale autonomo di dimensioni rilevanti non può essere ricondotto a tali categorie.
- L’indicazione dell’area da acquisire contenuta nell’ordine di demolizione non determina definitivamente la superficie oggetto di acquisizione, ma costituisce avvio del procedimento acquisitivo; la quantificazione definitiva deve essere effettuata con il successivo provvedimento di acquisizione, adottato in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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