Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni medici, iscritti a corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 e il 1991, di ottenere il risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. In primo grado il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di taluni convenuti e aveva rigettato per prescrizione le domande verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quella di un medico che aveva interrotto tempestivamente la prescrizione e che aveva ottenuto la liquidazione di una somma per ciascun anno di corso. In appello, la Presidenza del Consiglio aveva sostenuto che il credito fosse soggetto al termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, L. 183/2011, decorrente dal 1° gennaio 2012, con conseguente prescrizione anche della domanda dell'unico attore vittorioso in primo grado; i medici soccombenti avevano proposto appello incidentale per contestare la prescrizione e chiedere il riconoscimento dei loro diritti. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha riproposto un unico motivo sulla prescrizione quinquennale, mentre i medici ricorrenti incidentali hanno dedotto violazione delle norme sulla remunerazione degli specializzandi e sulla prescrizione, sostenendo che la direttiva non fosse mai stata adeguatamente recepita per la loro posizione e, in subordine, chiedendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul dies a quo e sull'effettività del rimedio giurisdizionale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando che il credito risarcitorio per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è soggetto alla prescrizione quinquennale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 43, L. 183/2011, applicato secondo il principio generale dell'art. 252 disp. att. c.c. sulla successione di leggi abbreviatrici della prescrizione. Poiché il medico che aveva interrotto la prescrizione nel 2008 non aveva più interruzioni utili prima del 1° gennaio 2017, il credito risultava prescritto alla data della citazione del 28 luglio 2017; la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di quel medico. Quanto ai ricorrenti incidentali che avevano rinunciato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione nei loro confronti, con compensazione parziale delle spese e condanna ai residui due terzi; per gli altri ricorrenti incidentali ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ritenendo consolidato il principio per cui il dies a quo della prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 per i medici specializzandi rientranti nella categoria considerata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre condannato i ricorrenti incidentali soccombenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando mala fede o colpa grave nel proporre censure contro orientamenti nomofilattici consolidati.
Norme richiamate
art. 4, comma 43, L. 183/2011
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile
ha introdotto una prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, applicabile anche ai termini già in corso secondo la disciplina della successione delle leggi nel tempo
art. 252 disp. att. c.c.
norma ritenuta espressione di un principio generale: se una legge abbreviatrice interviene su un termine di prescrizione in corso, si applica il minor termine tra quello nuovo e il residuo del termine originario, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova legge o dall'atto interruttivo se successivo
art. 2947 c.c.
richiamato dalla L. 183/2011 come disciplina cui soggiace la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie
art. 11 L. 370/1999
ha effettuato una aestimatio del danno e ha riconosciuto una prestazione in favore dei soli beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili, incidendo sulla decorrenza della prescrizione per la categoria dei medici specializzandi esclusi
art. 39 d.lgs. 368/1999
richiamato per delimitare l'ambito temporale e soggettivo della disciplina del trattamento economico degli specializzandi applicabile a decorrere dall'anno accademico 2006-2007
art. 267 TFUE
la Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata e non vi è incertezza interpretativa rilevante
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità del ricorso incidentale per contrasto con orientamento di legittimità consolidato
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza
art. 390, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la rinuncia al ricorso e per la validità formale della stessa
art. 391 c.p.c.
consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia rituale al ricorso
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza di condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e uso abusivo dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando una legge successiva abbrevi il termine di prescrizione di un diritto già sorto, la nuova disciplina si applica anche ai rapporti in corso, ma solo nel limite del minor termine tra quello originario residuo e quello nuovo, senza rivivere diritti già prescritti.
- In presenza di una norma sopravvenuta che riduce la prescrizione, il termine decorre dall'entrata in vigore della norma stessa, salvo che dopo tale data intervenga un atto interruttivo, nel qual caso il nuovo termine decorre da quest'ultimo.
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, in relazione alla fattispecie dei medici specializzandi considerata dalla giurisprudenza consolidata, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999 per le posizioni non coperte dall'intervento satisfattivo dell'art. 11 L. 370/1999; ma, per effetto dell'art. 4, comma 43, L. 183/2011, i crediti non ancora prescritti al 1° gennaio 2012 restano soggetti al termine quinquennale decorrente da tale data.
- La prescrizione decorre quando il diritto è esercitabile e il creditore ha ragionevole possibilità di agire; eventuali incertezze sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell'azione non impediscono di regola il decorso del termine, specie se il soggetto passivo è individuabile nello Stato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già risolta da una giurisprudenza consolidata e la soluzione nazionale sia compatibile con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
- La proposizione di ricorsi o impugnazioni contro orientamenti nomofilattici consolidati, in assenza di argomenti seri di revisione, può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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