Risposta n. 30 del 8/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante riteneva che la sequenza conferimento + scissione non fosse abusiva, in quanto sorretta da valide ragioni organizzative, imprenditoriali e di tutela degli accordi societari vigenti, e finalizzata alla creazione di veicoli societari separati per i quattro soci.
Abuso del diritto nel conferimento di partecipazioni seguito da scissione della società conferitaria
Il quesito
Se la riorganizzazione societaria proposta - conferimento delle quote di minoranza di ALFA in una newco e successiva scissione della conferitaria in quattro holding unipersonali - sia lecita ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva l'operazione: il disegno realizza un indebito vantaggio fiscale, perché consente di evitare la tassazione della plusvalenza da conferimento mediante l'uso combinato della neutralità indotta ex art. 177, comma 2, TUIR e della neutralità della scissione, senza valide ragioni extrafiscali non marginali e con un numero superfluo di operazioni non coerente con logiche di mercato.
Conferimento di partecipazioni seguito da scissione della conferitaria
L’interpello riguarda una riorganizzazione societaria proposta da una holding mista, ALFA, controllata in parti uguali da quattro fratelli. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, se la sequenza di operazioni prospettata integri un abuso del diritto in materia di imposte sui redditi.
Fattispecie e contesto
ALFA è una holding mista che svolge attività di controllo e detenzione di partecipazioni, oltre ad attività immobiliare. Tra le principali poste dell’attivo patrimoniale figurano le immobilizzazioni finanziarie riferite alla partecipazione in BETA e immobilizzazioni materiali costituite da fabbricati industriali e terreni.
Il capitale sociale è pari a euro 100.000, interamente versato, ed è detenuto in quote uguali da quattro persone fisiche, ciascuna titolare del 25%.
Operazione straordinaria proposta
La riorganizzazione è articolata in due fasi:
- costituzione di una nuova società, ALFA 1, mediante conferimento da parte di ciascun fratello della propria partecipazione del 25% in ALFA;
- successiva scissione parziale non proporzionale di ALFA 1 in quattro entità, con attribuzione a ciascun socio del 100% di una delle società risultanti.
Secondo il progetto, ciascun socio dovrebbe arrivare a possedere una propria holding unipersonale, titolare del 25% di ALFA, con una struttura idonea a separare le rispettive iniziative imprenditoriali e a gestire eventuali ingressi di nuovi soci o passaggi generazionali.
Motivazioni addotte dal contribuente
L’istante indica diverse finalità extrafiscali dell’operazione:
- ottimizzazione dell’intera struttura societaria;
- creazione di veicoli funzionali alle diverse propensioni imprenditoriali dei soci, senza interferenze reciproche;
- possibilità di ingresso di nuovi soci e di sviluppo di nuovi progetti;
- agevolazione del passaggio generazionale per ciascun nucleo familiare;
- rispetto degli impegni assunti in un accordo che vieta, per almeno 12 mesi, operazioni di vendita o trasferimento delle azioni BETA da parte di ALFA;
- necessità di mantenere invariati, per un periodo di 5 anni, gli assetti partecipativi e di governance di BETA, in ragione di un accordo parasociale post quotazione;
- esigenza di preservare la partecipazione di ALFA in BETA, pari al 46,20%, evitando gli obblighi di O.P.A. previsti dagli articoli 106 e 109 del TUF.
L’istante osserva anche che, in astratto, l’obiettivo finale potrebbe essere raggiunto con una sola scissione di ALFA, ma tale strada non sarebbe praticabile per la presenza dei vincoli sopra richiamati.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede all’Agenzia di riconoscere la liceità, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e con esclusivo riferimento alle imposte sui redditi, dell’operazione complessiva di conferimento seguito da scissione.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, la combinazione delle due operazioni straordinarie non sarebbe abusiva, poiché perseguita per ragioni organizzative e di governance e non con finalità essenzialmente fiscali.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 sull’abuso del diritto;
- l’articolo 9, comma 5, del TUIR, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni sulle cessioni a titolo oneroso si applicano anche ai conferimenti in società;
- l’articolo 9, comma 2, del TUIR, che considera corrispettivo il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
- l’articolo 177, comma 2, del TUIR, relativo al cd. regime a realizzo controllato;
- l’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., sul controllo di diritto;
- la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010;
- la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, in tema di interpello abuso del diritto.
Valutazione dell’Agenzia sul conferimento
L’Agenzia osserva che il conferimento di una partecipazione di minoranza in una nuova società non rientra nel perimetro del regime di realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, poiché la partecipazione conferita non consente alla conferitaria di acquisire il controllo di diritto della società conferita.
Ne consegue che, in via ordinaria, il conferimento da parte di un socio persona fisica non imprenditore comporta la tassazione della plusvalenza determinata come differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Parere dell’Agenzia: configurabilità dell’abuso
L’Agenzia ritiene che la struttura complessiva costituisca abuso del diritto perché:
- produce un indebito vantaggio fiscale, consistente nell’evitare la tassazione della plusvalenza da conferimento tramite la combinazione di neutralità indotta del conferimento e neutralità della scissione;
- è priva di sostanza economica, in quanto non genera effetti significativi diversi dal risparmio d’imposta;
- utilizza un numero superfluo di operazioni societarie, non coerente con normali logiche di mercato;
- persegue un risultato che sarebbe più direttamente conseguibile mediante il conferimento diretto di ciascun socio nella propria holding unipersonale;
- non è supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali, poiché le motivazioni organizzative e familiari non giustificano, secondo l’Agenzia, la scelta della sequenza conferimento + scissione in luogo del conferimento diretto.
Conclusioni operative
Il parere conclude che l’operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza seguita dalla scissione dell’unica società conferitaria è abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
L’Agenzia precisa che il proprio giudizio si basa esclusivamente sugli elementi rappresentati nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati.
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