Risposta n. 28 del 5/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, l’IVA corrisposta per effetto della conciliazione è detraibile per il principio di neutralità, analogamente a quanto chiarito per lo splafonamento dalla circolare n. 35/E del 2013, anche mediante autofattura da registrare nel registro IVA acquisti.
Applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 alla detrazione dell’IVA versata a seguito di conciliazione per utilizzo irregolare del plafond
Il quesito
La società, esportatore abituale, chiede se possa detrarre l’IVA versata in esito a un avviso di accertamento definito con conciliazione, relativo all’indebita non applicazione dell’IVA per utilizzo del plafond, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 anche al caso in cui il debitore d’imposta sia il cessionario/committente per effetto dell’errato utilizzo del plafond. Poiché la società ha pagato IVA, sanzioni e interessi in seguito alla conciliazione, può detrarre l’imposta versata nei termini e con le modalità dell’art. 60, senza necessità di emettere autofattura.
Detrazione dell’IVA versata a seguito di conciliazione per errato utilizzo del plafond
L’interpello riguarda la possibilità, per un esportatore abituale, di detrarre l’IVA pagata in seguito a un avviso di accertamento poi definito con conciliazione giudiziale, a fronte dell’indebita applicazione del regime di non imponibilità collegato alla dichiarazione di intento. L’Agenzia esamina l’ambito di operatività dell’articolo 60 del D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento alla tutela del principio di neutralità dell’IVA.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società ALFA, in qualità di committente ed esportatore abituale, nel 2014 aveva inviato al proprio fornitore una dichiarazione di intento per acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972. Nel 2017 l’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento contestando la violazione di tale disposizione. Le parti hanno poi definito la controversia mediante accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con pagamento dell’IVA accertata.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, una volta versata l’imposta a seguito della conciliazione, sia possibile portarla in detrazione ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 633/1972. In sostanza, il contribuente domanda se l’IVA pagata per effetto dell’accertamento e della definizione conciliativa possa essere recuperata in detrazione, anche attraverso l’emissione di un’autofattura recante i dati dell’avviso di accertamento e del pagamento eseguito.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente sostiene di avere diritto alla detrazione dell’importo corrisposto in seguito alla conciliazione, richiamando il principio di neutralità dell’IVA. A supporto cita la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, secondo la quale, nel caso di splafonamento, il cessionario che assume la veste di debitore d’imposta può detrarre l’IVA versata a seguito di avviso di accertamento e sua definizione, secondo quanto previsto dall’articolo 60. Da ciò l’istante deduce che la detrazione sia ammissibile in tutte le ipotesi di errato utilizzo del plafond.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, che consente all’esportatore abituale di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond disponibile. Viene poi richiamato l’articolo 60, settimo comma, del medesimo decreto, introdotto dall’articolo 93, comma 1, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il quale prevede che il contribuente possa rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta contestata con avvisi di accertamento o rettifica solo dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi; a sua volta, il cessionario o committente può esercitare la detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata in rivalsa, alle condizioni esistenti al momento dell’operazione originaria.
L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, che ha evidenziato come tale disposizione sia stata introdotta per assicurare la conformità del sistema interno ai principi di neutralità e detrazione dell’IVA. È citata anche la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, nella parte in cui ha chiarito il trattamento dell’IVA versata a seguito di accertamento nell’ipotesi di splafonamento.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, l’articolo 60, settimo comma, consente al soggetto che abbia subito un accertamento IVA di riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata. La disciplina è espressione del principio di neutralità dell’imposta e, in base ai chiarimenti della circolare n. 35/E del 2013, la detrazione dell’IVA pagata in sede di accertamento va riconosciuta anche quando, in deroga alle ordinarie regole, il debitore d’imposta sia il cessionario/committente invece del cedente/prestatore.
In particolare, per le ipotesi di acquisti effettuati senza pagamento dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile, la circolare n. 35/E del 2013 aveva già riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente la detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento, proprio per evitare che la deroga al meccanismo ordinario del tributo producesse un effetto definitivo di neutralità alterata.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, poiché il cessionario/committente ha versato, in esito alla conciliazione ex articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992, l’intero ammontare dell’IVA dovuta quale debitore d’imposta, oltre a sanzioni e interessi, trovano applicazione i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 35/E del 2013. La società istante può quindi esercitare la detrazione dell’imposta versata, senza limitazioni ulteriori, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia precisa inoltre che la detrazione è riconosciuta prescindendo dall’emissione dell’autofattura, richiesta dunque non necessaria nel caso concreto.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che, in presenza di un errore nell’utilizzo del plafond che abbia portato a un accertamento definito mediante conciliazione e al pagamento dell’IVA da parte dell’esportatore abituale in qualità di debitore d’imposta, il recupero a detrazione è ammesso. Il diritto va esercitato secondo la disciplina dell’articolo 60, settimo comma, rispettando termini e modalità ivi previsti, e non è subordinato all’emissione di autofattura.
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