Risposta n. 29 del 8/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che tutte le perdite siano deducibili nel 2017 come perdite su crediti definitivamente realizzate per effetto della procedura concorsuale, ritenendo irrilevante la natura degli strumenti e richiamando l’avvenuta previa svalutazione prudenziale in bilancio, ripresa a tassazione negli anni precedenti.
Deducibilità delle perdite su vendor loan e strumenti finanziari convertibili dopo concordato preventivo
Il quesito
La società chiede se le perdite definitive subite sul vendor loan, sugli interessi capitalizzati e sugli strumenti finanziari convertibili sottoscritti, a seguito dell’omologazione nel 2017 del concordato preventivo della debitrice BETA, siano deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR le perdite sul vendor loan e sui relativi interessi, dal periodo d’imposta 2017, perché il credito diventa definitivamente inesigibile con l’omologazione del concordato. Esclude invece l’applicazione della norma agli strumenti finanziari convertibili per la quota capitale, trattandosi di titoli che non hanno natura fiscale di crediti e la cui svalutazione doveva rilevare nei singoli esercizi di bilancio; per gli interessi capitalizzati, la perdita concorre nel periodo di chiusura del concordato preventivo.
Perdite su vendor loan e strumenti finanziari convertibili a seguito di concordato preventivo
La risposta riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite subite da una holding di investimento su un vendor loan e su strumenti finanziari convertibili sottoscritti nell’ambito di un’operazione di cessione di partecipazione. Il tema centrale è stabilire se tali perdite, divenute definitive per effetto del concordato preventivo della debitrice, siano deducibili e con quali limiti temporali e sostanziali.
Fattispecie
ALFA, holding di investimento, nel 2008 cede il 100% della partecipazione nella società BETA alla società-veicolo GAMMA, controllata da un fondo di private equity terzo e indipendente. Nell’ambito dell’operazione, ALFA reinveste parte del corrispettivo in due forme:
- un vendor loan subordinato, con interessi annui del tipo payment in kind, capitalizzati annualmente e con scadenza al verificarsi del primo tra la cessione della partecipazione e il termine ultimo di 9 anni e 6 mesi;
- strumenti finanziari convertibili in azioni, anch’essi subordinati al debito bancario, con disciplina di conversione e rimborso collegata, tra l’altro, al raggiungimento di un IRR minimo da parte dell’investitore.
In seguito alla fusione tra GAMMA e BETA, i rapporti si trasferiscono su BETA. Negli anni successivi maturano interessi che vengono contabilizzati e tassati. La società emittente entra progressivamente in crisi, fino ad accedere nel 2016 a concordato preventivo ex articolo 161 della legge fallimentare, poi omologato nel 2017. L’omologazione comporta l’azzeramento dell’esposizione di ALFA verso BETA.
Quesito del contribuente
La società chiede se le perdite definitivamente realizzate su:
- quota capitale del vendor loan;
- interessi maturati e capitalizzati sul vendor loan;
- quota capitale degli strumenti finanziari convertibili;
- interessi maturati e capitalizzati sugli strumenti finanziari convertibili,
siano deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, in quanto perdite su crediti conseguenti all’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale.
Soluzione interpretativa prospettata
ALFA ritiene che le perdite siano integralmente deducibili nel 2017. A suo avviso:
- l’articolo 101, comma 5, del TUIR si applica a tutti i crediti iscritti in bilancio, indipendentemente dalla loro natura;
- è irrilevante l’attività svolta dal creditore;
- il requisito della previa imputazione a conto economico sarebbe soddisfatto anche quando negli anni precedenti siano state operate svalutazioni prudenziali, poi riprese fiscalmente.
Quanto agli strumenti finanziari convertibili, la società osserva che, non essendosi verificata la cessione della partecipazione e essendo decorso il termine finale, essi avrebbero perso la componente di convertibilità, assumendo sostanzialmente natura di credito. Richiama anche la relazione del commissario giudiziale, che ne evidenzierebbe la natura creditoria.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- articolo 101, comma 5, del TUIR, in tema di deducibilità delle perdite su crediti in presenza di elementi certi e precisi o di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale;
- articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, per verificare se gli strumenti finanziari convertibili possano essere assimilati alle azioni;
- articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR, per il coordinamento con la disciplina della remunerazione degli strumenti partecipativi;
- circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, sulla previa imputazione a conto economico anche in caso di svalutazione non dedotta fiscalmente;
- circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006, sui criteri di partecipazione ai risultati economici che consentono l’assimilazione agli strumenti partecipativi.
Valutazione del vendor loan
L’Agenzia qualifica il vendor loan come un contratto di finanziamento non cartolarizzato con caratteristiche tipiche del prestito subordinato e lo riconduce sin dall’origine alla disciplina fiscale dei crediti.
Poiché BETA è stata assoggettata a concordato preventivo con decreto di omologazione nel 2017, il requisito della procedura concorsuale di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR risulta integrato nel periodo d’imposta 2017. In tale situazione, gli elementi certi e precisi si presumono per legge.
Ne consegue che:
- la perdita sul capitale del vendor loan è deducibile dal reddito nel 2017;
- la deduzione spetta anche per gli interessi maturati e non incassati;
- il fatto che componenti negativi siano già transitati in bilancio in esercizi precedenti non impedisce la deduzione, poiché la circolare n. 26/E del 2013 considera soddisfatto il principio di previa imputazione anche quando il costo sia stato contabilizzato a svalutazione e non dedotto fiscalmente.
Valutazione degli strumenti finanziari convertibili
Per gli strumenti finanziari convertibili, l’Agenzia rileva che dal regolamento di emissione emerge che si tratta di titoli emessi ai sensi dell’articolo 2411, comma 3, c.c. e che la loro remunerazione non può essere assimilata in modo pieno a quella delle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR.
La disciplina richiede infatti che la remunerazione sia totalmente collegata alla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di un’altra società del gruppo o dell’affare. Nel caso descritto, le clausole contrattuali prevedono meccanismi di conversione, rimborso e indicizzazione in funzione dell’IRR dell’operazione, ma ciò non basta a far assumere ai titoli natura di strumenti finanziari similari alle azioni. Tali meccanismi non incidono sulla disciplina strutturale del titolo.
L’Agenzia conclude quindi che:
- la quota capitale degli strumenti finanziari convertibili non può essere trattata come credito ai fini dell’articolo 101, comma 5, del TUIR;
- le svalutazioni operate negli esercizi 2010, 2011 e 2012 avrebbero dovuto rilevare fiscalmente in quei periodi, secondo il combinato disposto degli articoli 101, comma 2, 94, comma 4, 92 e 85, comma 1, lettera e), del TUIR;
- la perdita relativa alla quota capitale non è dunque deducibile come perdita su crediti nel 2017.
Interessi capitalizzati sugli strumenti finanziari convertibili
Diversamente dalla quota capitale, per gli interessi capitalizzati l’Agenzia afferma che la relativa perdita concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta di chiusura del concordato preventivo. In sostanza, la deduzione segue il momento in cui la procedura concorsuale si chiude e rende definitiva la perdita.
Conclusioni operative
La risposta distingue nettamente tra le diverse componenti dell’esposizione di ALFA:
- vendor loan e relativi interessi: perdite deducibili ex articolo 101, comma 5, TUIR dal 2017;
- quota capitale degli strumenti finanziari convertibili: non deducibile come perdita su crediti, perché i titoli non hanno natura fiscale di crediti;
- interessi capitalizzati sugli strumenti finanziari convertibili: deducibili nel periodo d’imposta di chiusura del concordato preventivo.
La soluzione conferma quindi la rilevanza decisiva della qualificazione giuridico-fiscale dello strumento e del momento in cui la perdita diviene definitiva.
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