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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04079/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione delle condizioni di procedibilità del reato contestato (furto di energia elettrica). In particolare si sostiene che, in seguito alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.2, comma 1, lett. i) all'art.624, ultimo comma, c.p.), il delitto risulta ora punibile a querela della persona offesa; la Corte di merito aveva invece confermato la condanna basandosi sull'aggravante del mezzo fraudolento (art.625 n.2 c.p.), circostanza che non rientra nel novero delle ipotesi che consentono la procedibilità d'ufficio. Inoltre la Corte d'appello non poteva riconoscere d'ufficio, non essendo stata accolta dal Tribunale l'aggravante della destinazione a pubblico servizio (art.625 n.7 c.p.) che avrebbe invece giustificato la procedibilità d'ufficio. Si deduce quindi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il motivo fondato. Ha applicato la modifica normativa del d.lgs. 150/2022 anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (30/12/2022), richiamando il principio di applicazione della norma più favorevole ex art.2, comma 4, c.p. e la giurisprudenza di legittimità. Poiché l'aggravante del mezzo fraudolento (art.625 n.2 c.p.) non rientra nelle ipotesi che autorizzano la procedibilità d'ufficio e la circostanza della destinazione a pubblico servizio (art.625 n.7 c.p.) non era stata riconosciuta in primo grado, il reato come accertato dal Tribunale risultava procedibile solo a querela. L'azione penale, dunque, non poteva essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen., ultimo comma (modificato)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"

    La modifica normativa ha trasformato il furto di energia elettrica in reato procedibile a querela della persona offesa, salvo le specifiche eccezioni indicate; pertanto in assenza di una delle circostanze che consentono la procedibilità d'ufficio l'azione non può proseguire senza querela.

  • art. 625 cod. pen. (numeri indicati)

    Rilevano le circostanze aggravanti elencate: n.2 (mezzo fraudolento), n.7 (destinazione a pubblico servizio) e n.7-bis; solo alcune di esse, se riconosciute, consentono la prosecuzione d'ufficio. Nel caso di specie l'aggravante del mezzo fraudolento non rientra tra quelle che legittimano la procedibilità d'ufficio.

  • art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Norma che ha modificato il regime di procedibilità del reato previsto dall'art.624 c.p., incidendo sulla collegata punibilità a querela della persona offesa.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio che regola l'applicazione temporale delle leggi penali favorevoli, posto a fondamento dell'applicazione retroattiva della modifica del regime di procedibilità anche ai fatti antecedenti all'entrata in vigore della novella.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez.2, n.40399 del 24/09/2008 (Calabrò); Sez.5, n.44390 del 08/06/2015; Sez.3, n.2733 del 08/07/1997 (Frualdo); Sez.U, n.40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Linee giurisprudenziali che affermano l'obbligo del giudice di verificare la condizione di procedibilità anche per i reati commessi prima della modifica normativa quando la novella sia più favorevole, nonché i limiti di applicazione retroattiva in senso sfavorevole.

Massime di principio

  • Verificare sempre il regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) alla luce di eventuali modifiche legislative intervenute dopo il fatto: le modifiche favorevoli si applicano anche ai reati commessi anteriormente, salvo diversa disposizione.
  • Non si può proseguire l'azione penale in assenza della querela quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela e non sussistono circostanze che legittimino la procedibilità d'ufficio.
  • Il riconoscimento di un'aggravante che giustificherebbe la procedibilità d'ufficio deve essere effettivamente accertato e motivato nei capi di imputazione e dalle sentenze di merito; la Corte non può introdurre d'ufficio un'aggravante non riconosciuta in primo grado se essa non emerge dall'imputazione.
  • Applicare l'art.2, comma 4, c.p. quando la modifica normativa incide sulla punibilità: le norme più favorevoli sono applicabili retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In ipotesi di dubbio procedurale derivante da novità normative, il giudice deve valutare preliminarmente la sussistenza della condizione di procedibilità; il mancato accertamento può comportare l'annullamento senza rinvio.

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