Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7189/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, - della nota, prot. n. GSEWEB/P20200013856 del 13/01/2020, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata Oxon Cogenerazione e sita in STRADA PROVINCIALE KM 2,6, MEZZANA BIGLI (PV) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2017”, con la quale, il Gestore dei Servizi Energetici (d’ora in avanti, per brevità “GSE”) ha comunicato che, in relazione all’unità di impianto in oggetto, identificata con il codice V26, la domanda di riconoscimento è stata respinta per i motivi di seguito rappresentati: “1. l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2006, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GSE, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA; 2. l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è stata calcolata, come confermato nelle osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto del 06/09/2019 prot. GSEWEB/P20190373605, includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore”. - nonché, se ed in quanto occorrer possa, benché mero atto interlocutorio, peraltro parzialmente revocato con l’atto finale del procedimento, della nota in data 06.09.2019, con nota GSE/P201900373605, il GSE ha comunicato i seguenti motivi ostativi all’accesso all’incentivo: 1) l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2016, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GSE, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA; 2) la documentazione allegata alla richiesta è carente della descrizione dell’intervento di sostituzione del core engine della turbina a gas avvenuto nel corso del 2017; 3) i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione dell’energia di alimentazione consumata dall’unità in oggetto non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, il valore del potere calorifico inferiore annuale utilizzato non è calcolato come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas bensi come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas e dal post-combustore; 4) i metodi di misura e i criteri utilizzati per la ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall'unità in oggetto in energia esportata verso la rete e in energia consumata in loco non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, la documentazione allegata alla richiesta in oggetto non consente di escludere che una quota di energia elettrica non prodotta in cogenerazione sia stata erroneamente inclusa nel computo dell'energia elettrica autoconsumata in loco; 5) l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è calcolata includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore”; - di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con riserva di motivi aggiunti; per l’accertamento - del silenzio formatosi sul procedimento avviato dal GSE ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014, stante il decorso del termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento medesimo; - conseguentemente, dell’intervenuta archiviazione del procedimento sopra meglio indicato, essendo stata riscontrata la piena legittimità dell’attività svolta dalla ricorrente; in subordine per l’accertamento - dell’intervenuto decorso dei termini per la conclusione del predetto procedimento e del conseguente obbligo del GSE di provvedere senza ulteriore indugio con l’adozione dell’atto conclusivo; - nonché per la nomina di un commissario ad acta che decida in luogo del GSE in ipotesi di ulteriore inadempimento.

Giustizia amministrativa202002308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’impianto come cogenerativo ad alto rendimento e dell’accesso ai certificati bianchi per la produzione dell’anno 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del GSE fondato, da un lato, sulla violazione del divieto di cumulo degli incentivi, poiché l’impianto aveva beneficiato, negli anni 2002-2006, di prezzi incentivati per l’energia elettrica ceduta alla rete ai sensi dell’art. 22 della legge n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92, aggiornata dalla delibera ARERA n. 108/97; dall’altro, sull’erronea determinazione dell’energia elettrica netta rilevante ai fini dell’indice energetico IEN, per avere incluso i consumi delle pompe di rilancio delle condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore. La ricorrente ha inoltre dedotto: violazione dei termini di conclusione del procedimento e formazione del silenzio-assenso o, comunque, obbligo del GSE di provvedere; violazione dei principi di buon andamento, correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento, assumendo che il medesimo profilo fosse già stato valutato positivamente dal GSE in un precedente controllo; illegittima qualificazione dei prezzi incentivati come aiuti non cumulabili con i certificati bianchi; difetto di motivazione, erroneità, assurdità e sviamento; invalidità derivata dagli atti già impugnati in altro giudizio. In via subordinata era stato chiesto l’accertamento dell’obbligo del GSE di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento di controllo del GSE abbia natura acceleratoria e non perentoria: il suo superamento non determina né la formazione del silenzio-assenso né la perdita del potere di verifica e di recupero degli incentivi indebitamente riconosciuti. Il potere di controllo del GSE è stato qualificato come immanente al rapporto di incentivazione, esercitabile per tutta la durata del rapporto e non soggetto a un termine decadenziale, in quanto diretto ad assicurare la corretta erogazione di risorse pubbliche. Sono stati respinti anche i motivi fondati sulla correttezza dell’amministrazione e sul legittimo affidamento: fino al positivo esito dei controlli non può consolidarsi un affidamento tutelabile sulla spettanza degli incentivi, soprattutto quando manchino i presupposti normativi. Quanto al cumulo, il Collegio ha ritenuto che i prezzi incentivati percepiti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92 non rientrino tra le deroghe tassative al divieto generale di cumulo previste dall’art. 6 del d.m. 5 settembre 2011; l’impianto ricade quindi nel divieto di cumulo con i certificati bianchi. È stata ritenuta corretta anche la determinazione dell’IEN: tra i servizi ausiliari devono essere computati tutti i servizi accessori e necessari al funzionamento dell’impianto che consumano energia elettrica, comprese le pompe del degasatore e dell’attemperatore, quando concretamente funzionali all’unità di cogenerazione. Il diniego risultava comunque sorretto da motivazioni autonome e autosufficienti, sicché era sufficiente anche una sola delle violazioni accertate. Infine, è stata esclusa l’invalidità derivata, poiché le questioni dedotte nel precedente ricorso erano state già respinte con sentenza esecutiva. Spese compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il superamento del termine procedimentale non comporta, nel caso esaminato, la formazione del silenzio-assenso né l’invalidità dell’atto conclusivo di controllo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche in ragione della presenza di motivazioni autonome e autosufficienti.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non impediscono al GSE di esercitare i propri poteri di controllo oltre il termine acceleratorio, quando ciò sia necessario per evitare l’erogazione o il mantenimento di incentivi privi dei presupposti.

  • art. 10 d.m. 31 gennaio 2014

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica del GSE è ordinatorio e non decadenziale.

  • art. 11, comma 2, d.m. 5 settembre 2011

    Costituisce la base del potere del GSE di effettuare verifiche e sopralluoghi sulla conformità dei dati e dei requisiti dell’unità di cogenerazione.

  • art. 6 d.m. 5 settembre 2011

    Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

    Il divieto generale di cumulo si applica ai prezzi incentivati percepiti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92, non rientrando tali benefici nelle deroghe tassative previste dalla norma.

  • art. 5 d.m. 5 settembre 2011

    La corretta determinazione dell’indice IEN richiede il computo dell’energia elettrica prodotta al netto dei consumi dei servizi ausiliari necessari al funzionamento dell’impianto.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. 28/2011

    Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/2009, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni.

    La disciplina dei benefici per gli impianti cogenerativi deve essere coordinata con il regime di cumulo stabilito dal d.m. 5 settembre 2011.

  • art. 22, comma 5, l. 9/1991

    I prezzi maggiorati percepiti per l’energia elettrica ceduta alla rete costituiscono, ai fini della controversia, un regime di sostegno non cumulabile con i certificati bianchi.

  • art. 152, comma 2, c.p.c.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

    Il principio generale è stato richiamato per escludere effetti invalidanti dal superamento del termine di conclusione del procedimento di verifica.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento di verifica del GSE ha natura acceleratoria e non perentoria; il suo superamento non determina né la decadenza dal potere di controllo né l’invalidità dell’atto conclusivo, quando la verifica sia diretta ad assicurare il recupero di incentivi privi dei presupposti.
  • Il GSE conserva, per tutta la durata del rapporto di incentivazione e in assenza di un termine decadenziale specifico, un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi, finalizzato alla corretta gestione di risorse pubbliche limitate.
  • Il legittimo affidamento dell’operatore non può essere invocato per conservare un incentivo quando, all’esito di un controllo, risulti la mancanza dei presupposti normativi; le precedenti valutazioni positive dell’amministrazione non precludono una nuova verifica fondata su materiale istruttorio successivamente acquisito.
  • Il divieto generale di cumulo previsto dall’art. 6 del d.m. 5 settembre 2011 opera anche per i prezzi incentivati riconosciuti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92, poiché tali benefici non rientrano nelle deroghe tassative previste dalla medesima disposizione.
  • Ai fini della determinazione dell’indice energetico IEN, tra i servizi ausiliari devono essere computati tutti i consumi elettrici relativi a servizi accessori e necessari al funzionamento dell’impianto di cogenerazione, anche quando tali apparecchiature siano destinate anche a funzioni ulteriori rispetto alla cogenerazione.
  • Un provvedimento amministrativo sorretto da motivazioni autonome e autosufficienti resta legittimo se almeno una di esse è idonea a sostenere il diniego, anche qualora siano contestate le altre ragioni poste a fondamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.