Cassazione Penale, Sentenza n. 20632/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione notturna applicata dal GIP con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per avere il Tribunale fondato il pericolo concreto e attuale esclusivamente sulla gravità del fatto, omettendo di svolgere la necessaria indagine sulla personalità dell'imputato (che il GIP aveva ritenuto giovane, incensurato e senza carichi pendenti); 2) vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato correttamente fattori fattuali quali il carattere conviviale della riunione, l'assunzione di responsabilità del proprietario dell'abitazione per le armi e la posizione abituale del SUV che avrebbe ostacolato l'accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'art. 274 lett. c) c.p.p., svolgendo una valutazione prognostica che ha tenuto conto della gravitaà del fatto (numerose armi, anche clandestine e funzionanti, munizionamento, armi trovate anche lungo il percorso di fuga), della condotta di fuga e del tentativo di disfarsi delle armi, della personalità e del contesto socio-ambientale (presenza nell'abitazione di noto pluripregiudicato in obbligo di dimora e altri soggetti con precedenti). Ha rilevato che le censure difensive chiedevano in realtà una diversa valutazione di fatti già apprezzati dal giudice di merito e non hanno evidenziato violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p. e dispone gli adempimenti di cancelleria ex art. 28 Reg. Esec. C.p.p.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, ... una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative
La Corte interpreta l'art. 274 lett. c) come requisito che richiede una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione, fondata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; non è necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme processuali e vizio di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza). La Corte ricorda che tali rimedi non consentono la riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen.
Disposizioni di cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.
artt. 110, 112, 648 cod. pen.; art. 23 legge n. 110/1975; artt. 2-7 legge n. 895/1967
Riferimenti alle fattispecie di reato contestate (concorsi di reato, detenzione e porto d'armi e armi clandestine, ricettazione/altre ipotesi a seconda degli articoli richiamati); la gravitaà e le modalità della commissione hanno inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- La valutazione della 'attualità del pericolo' ai fini delle misure cautelari (art. 274 lett. c)) è prognostica: il giudice deve considerare modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è richiesta la previsione di un'imminente occasione di commissione del reato.
- La Cassazione non procede a una rinnovata valutazione dei fatti: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; critiche che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere la sostituzione o la conferma di una misura meno afflittiva in sede di impugnazione occorre dimostrare specifici vizi di diritto o punti di illogicità nella motivazione del giudice di merito, non solo lamentare una diversa valutazione dei fatti (ad es. natura dell'incontro, responsabilità per le armi, consuetudini di parcheggio).
- Comportamenti quali possesso di più armi, armi clandestine, munizionamento, fuga e tentativi di disfarsi di elementi probatori e la compresenza con soggetti pregiudicati costituiscono elementi forti per ritenere il concreto pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive.
- In sede difensiva è strategico produrre e allegare elementi che contrastino puntualmente la valutazione prognostica (prove sulla lecita titolarità delle armi, testimonianze sull'occasionalità della riunione, documentazione sul contesto socio-familiare) e, se si impugna in cassazione, indicare espressamente la norma violata o la manifesta illogicità della motivazione.
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